Cass. civ. n. 2656/2015
Il ricorso all'analogia è consentito dall'art. 12 delle preleggi solo quando manchi nell'ordinamento una specifica disposizione regolante la fattispecie concreta e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva erroneamente fatto ricorso all'analogia, avendo applicato i principi codicistici in tema di distanze nelle costruzioni in una materia, come quella delle costruzioni a confine della sede stradale, che è speciale ed esaustivamente disciplinata dal codice della strada).Cass. civ. n. 24681/2013
In materia di interpretazione della legge, il canone di ermeneutica contenuto nell'art. 12 delle preleggi assume rilievo decisivo quando la "connessione delle parole" rende inscindibili i termini posti tra loro in, anche logica, successione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la previsione - contenuta nello statuto di una comunità montana approvato con legge regionale - di un "contributo eventuale" dei comuni membri in favore della comunità doveva intendersi come erogazione di natura facoltativa, attesa la funzione programmatica dello statuto.Cass. civ. n. 5128/2001
Nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge o (come nella specie) regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercé l'esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa (in applicazione di tale principio, la S.C. ha, così, confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima l'introduzione di un registratore portatile — al fine di registrare la seduta consiliare — da parte di un consigliere comunale del comune di S. Pietro Mosezzo, atteso che l'art. 26 del relativo regolamento comunale si limitava a vietare espressamente l'introduzione dei soli apparecchi di riproduzione «audiovisiva» in assenza di autorizzazione del presidente).Cass. civ. n. 3495/1996
Il criterio di interpretazione teleologica, previsto dall'art. 12 delle preleggi, può assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo; non è infatti consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che l'effetto giuridico che ne deriva, sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa.Cass. civ. n. 4906/1995
Se una norma di legge sia suscettibile di più interpretazioni, di cui una darebbe alla norma un significato costituzionalmente illegittimo, il dubbio è soltanto apparente e deve essere superato e risolto interpretando la norma in senso conforme alla Costituzione e alla legge costituzionali.Cass. civ. n. 4754/1995
Il ricorso alla analogia è consentito dall'art. 12 delle preleggi solo quando manchi nell'ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria.Cass. civ. n. 2021/1989
Dovendo le norme interpretarsi anche alla luce della tradizione scientifica nazionale, che, in quanto compresa nei principi generali dell'ordinamento richiamati dall'art. 12 della preleggi, costituisce criterio comprimario di ermeneutica legislativa, l'art. 91 c.p.c., secondo il quale il giudice «con la sentenza che chiude il processo condanna la parte soccombente al rimborso delle spese», trova applicazione con riguardo ad ogni provvedimento, ancorché reso in forma di ordinanza o decreto, che, nel risolvere contrapposte posizioni, elimini il procedimento davanti al giudice che lo emette, quando, in coerenza con il principio di economia dei giudizi, si renda necessario ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale legata da nesso causale con l'iniziativa dell'avversario. Detta norma, pertanto, opera non solo nei procedimenti a cognizione piena ma anche in quelli sommari e cautelari, come nel caso del procedimento promosso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. per l'adozione di provvedimenti d'urgenza, con la conseguenza che, ove la richiesta della parte istante venga respinta, sicché il procedimento si esaurisca nel senso sopra specificato, dev'essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese processuali in favore dell'intimato che abbia resistito a quella richiesta.Cass. civ. n. 6524/1988
Nell'interpretazione di un contratto collettivo, soggetto, per la sua natura privatistica, alle norme di ermeneutica contrattuale dettate dagli artt. 1362 e segg. c.c., non può farsi ricorso all'analogia, prevista, dall'art. 12, secondo comma, delle disposizioni della legge in generale, per la sola norma di legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, che, ai sensi degli artt. 19 e 20 del C.C.N.L. per gli elettrici dell'1 agosto 1979, aveva riconosciuto il diritto agli aumenti biennali di anzianità per il conseguimento di una laurea non compresa fra quelle cui, per espressa previsione contrattuale, era collegato il diritto a tali scatti ed ai permessi retribuiti, ed ha censurato la detta decisione anche per aver suffragato l'interpretazione della disciplina contrattuale con il riferimento alla L. 8 gennaio 1979 n. 10, statuente l'equiparazione della laurea in scienze economiche e sociali alla laurea in economia e commercio ai soli fini dell'ammissione a pubblici concorsi.Cass. civ. n. 430/1985
L'analogia costituisce un criterio interpretativo cui il giudice può e deve fare ricorso non soltanto nell'interpretazione della legge – in relazione alla quale tale strumento ermeneutico è espressamente previsto (art. 12 preleggi) – ma anche nella interpretazione delle disposizioni di un contratto, ove questo, come è tipico del contratto collettivo, detti regole generali per categorie di casi anziché per casi singoli. (Nella specie, si trattava di stabilire se l'indennità maneggio denaro, prevista dal contratto collettivo applicabile ai lavoratori della stessa azienda, in favore dei cassieri e dei commessi di cassa, potesse essere riconosciuta ad un lavoratore, della medesima azienda, che, per le mansioni di trovarobe assistente arredatore, richiedeva di volta in volta somme necessarie per pagare i fornitori dei materiali di scena).Cass. civ. n. 3829/1975
Il ricorso ad una legge regionale, emanata in sede di potestà legislativa esclusiva (nella specie legge regionale siciliana 1 ottobre 1956 n. 54 sulla disciplina delle miniere), non può avvenire, in via di analogia, per interpretare una legge statale (nella specie R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 sulla ricerca e la coltivazione delle miniere); la legge regionale potrebbe avere rilevanza interpretativa solo se, accertata l'impossibilità di decidere la controversia secondo gli ordinari criteri ermeneutici della legge statale, sia necessario individuare i principi generali regolanti la materia.Cass. civ. n. 1955/1975
Il ricorso ai lavori preparatori, nel procedimento di interpretazione di una legge, è consentito in via meramente sussidiaria, al fine di trarre utili elementi per l'individuazione del significato precettivo di singole disposizioni normative e della ratio che le giustifica, ma non consente di sostituire la volontà da essi risultante a quella della legge, emergente dal significato proprio delle parole usate e dall'intenzione del legislatore, quale volontà oggettiva della norma distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al suo processo formativo.Cass. civ. n. 937/1975
Ai lavori preparatori può riconoscersi valore unicamente sussidiario nell'interpretazione di una legge, giacché — se da essi possono trarsi elementi giovevoli ai fini dell'individuazione del significato precettivo di singole disposizioni normative e della ratio che le giustifica — l'utile ricorso ai lavori preparatori trova tuttavia un limite in ciò che la volontà da essi risultante non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge, quale emerge dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore intesa come volontà oggettiva della norma (voluntas legis), da tenersi distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (voluntas legislatoris).Cass. civ. n. 2000/1972
Quando la portata e l'ambito di applicazione della disposizione legislativa sono fatti palesi dal significato proprio dei termini secondo la connessione di essi, non è più dato ricorrere ai lavori preparatori e ad ogni altro strumento di inquisizione ermeneutica, la cui utilizzazione si palesa necessaria allorquando le espressioni usate nella norma da interpretare abbiano un significato equivoco e poco chiaro, comunque tale da ingenerare dubbi sulla portata e sulla sfera di applicazione della norma stessa.
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