(massima n. 1)
Nell'interpretazione di un contratto collettivo, soggetto, per la sua natura privatistica, alle norme di ermeneutica contrattuale dettate dagli artt. 1362 e segg. c.c., non può farsi ricorso all'analogia, prevista, dall'art. 12, secondo comma, delle disposizioni della legge in generale, per la sola norma di legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, che, ai sensi degli artt. 19 e 20 del C.C.N.L. per gli elettrici dell'1 agosto 1979, aveva riconosciuto il diritto agli aumenti biennali di anzianità per il conseguimento di una laurea non compresa fra quelle cui, per espressa previsione contrattuale, era collegato il diritto a tali scatti ed ai permessi retribuiti, ed ha censurato la detta decisione anche per aver suffragato l'interpretazione della disciplina contrattuale con il riferimento alla L. 8 gennaio 1979 n. 10, statuente l'equiparazione della laurea in scienze economiche e sociali alla laurea in economia e commercio ai soli fini dell'ammissione a pubblici concorsi.