(massima n. 1)
Il ricorso ai lavori preparatori, nel procedimento di interpretazione di una legge, č consentito in via meramente sussidiaria, al fine di trarre utili elementi per l'individuazione del significato precettivo di singole disposizioni normative e della ratio che le giustifica, ma non consente di sostituire la volontā da essi risultante a quella della legge, emergente dal significato proprio delle parole usate e dall'intenzione del legislatore, quale volontā oggettiva della norma distinta dalla volontā dei singoli partecipanti al suo processo formativo.