(massima n. 1)
Il ricorso ad una legge regionale, emanata in sede di potestà legislativa esclusiva (nella specie legge regionale siciliana 1 ottobre 1956 n. 54 sulla disciplina delle miniere), non può avvenire, in via di analogia, per interpretare una legge statale (nella specie R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 sulla ricerca e la coltivazione delle miniere); la legge regionale potrebbe avere rilevanza interpretativa solo se, accertata l'impossibilità di decidere la controversia secondo gli ordinari criteri ermeneutici della legge statale, sia necessario individuare i principi generali regolanti la materia.