Ma cosa succede se, a causa del copertone, si verifica un sinistro stradale? Chi è tenuto a risarcire il relativo danno?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10893 del 26 maggio 2016, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Ebbene, la Cassazione ha chiarito che, nel caso in cui l’evento dannoso si verifichi in autostrada, la relativa responsabilità ricade sulla società “Autostrade per l’Italia”, che ha la gestione dell’autostrada stessa e, dunque, il dovere di custodia della stessa.
La responsabilità di “Autostrade per l’Italia”, quindi, trova fondamento sull’art. 2051 codice civile, il quale sancisce la responsabilità per “cosa in custodia”, in base alla quale il custode risulta responsabile, salvo che questi non riesca a provare che l’evento dannoso si è verificato per “caso fortuito”, vale a dire un evento imprevisto, imprevedibile ed inevitabile, che si pone come causa dell’evento dannoso e che il custode non aveva la possibilità di evitare.
Si tratta, dunque, di una responsabilità di tipo “oggettivo” che viene sancita a prescindere dal fatto che il custode fosse o meno a conoscenza del pericolo in questione: l’unica possibilità per il custode di andare esente da responsabilità, pertanto, è quella di dimostrare, come detto, il “caso fortuito”, il quale, tuttavia, secondo la Cassazione “può ritenersi sussistente finché non sia trascorso un tempo ragionevolmente sufficiente perché il custode venga a conoscere il pericolo e possa intervenire per eliminarlo”.
E’ chiaro, infatti, che se il custode viene a conoscenza del pericolo in questione, egli deve intervenire tempestivamente per eliminarlo, con la conseguenza che, in caso contrario, egli dovrebbe ritenersi comunque responsabile.
In conclusione, laddove dovessimo subire un sinistro a causa di un copertone che si trovi in mezzo alla carreggiata e che ci faccia sbandare, abbiamo la possibilità di rivolgerci alla società che gestisce quel tratto autostradale, che potrà ritenersi responsabile a titolo di “responsabilità da cosa in custodia”, ai sensi dell’art. 2051 codice civile, e che sarà tenuta a risarcirci il danno subito. Tale società potrà considerarsi esente da responsabilità solo ed esclusivamente laddove riesca a fornire la prova che l’evento dannoso si è verificato per “caso fortuito”, ovvero che sia trascorso un assai ridotto lasso temporale dal momento in cui il copertone è finito sul manto stradale a quando si è verificato il sinistro. Se, infatti, il sinistro si fosse verificato a notevole tempo di distanza dal rilascio della gomma sulla strada, allora è ragionevole presumere che la società gestore dell’autostrada non abbia fatto quanto di sua competenza in qualità di custode dell'autovia al fine di eliminare la situazione di pericolo.