La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10410 del 2016, è intervenuta su questa questione, fornendo alcune interessanti indicazioni sul punto.
Ebbene, secondo la Cassazione, il passeggero di un’auto coinvolta in un incidente stradale ha diritto di ottenere subito il risarcimento che gli spetta, senza necessità di attendere che venga accertata la reale responsabilità dello stesso, che per lui, è totalmente indifferente: il passeggero, infatti, avrà diritto di essere risarcito, sia che il sinistro si sia verificato a causa del conducente della vettura su cui era a bordo, sia nell’ipotesi contraria.
Il passeggero, d’altronde, non ha nessuna colpa nella causazione del sinistro, con la conseguenza che, secondo la Corte, egli ha diritto di essere risarcito subito, a condizione, ovviamente, che dia la prova del danno subito, della sua entità in termini economici, nonché del fatto che il danno si è verificato proprio a causa di quel determinato sinistro.
In altri termini, il passeggero dovrà solo dimostrare il danno subito e il nesso di causalità tra sinistro ed evento dannoso da egli subito.
Laddove egli riesca a fornire le prove richieste, avrà diritto a vedersi risarciti sia i danni patrimoniali che quelli non patrimoniali, derivanti dal sinistro.
Il passeggero vittima del sinistro, quindi, non avrà diritto solo al rimborso delle spese che egli abbia dovuto sostenere a seguito del sinistro (si pensi, ad esempio, alle eventuali spese mediche, nuovi vestiti, occhiali, orologi, gioielli, etc.) ma anche al risarcimento relativo al danno “non patrimoniale” patito, quale ad esempio il danno derivante dal cambiamento delle proprie abitudini di vita, resosi necessario a seguito delle lesioni personali subite.
Al contrario, lo si ripete, non è necessario che il passeggero fornisca anche la prova relativa alla responsabilità del sinistro, dal momento che il risarcimento gli spetta in ogni caso, sia che venga riconosciuta la responsabilità dell’una che dell’altra autovettura.
In sostanza, quindi, il passeggero che sia rimasto coinvolto, suo malgrado, in un sinistro stradale, potrà rivolgersi alla propria assicurazione, la quale dovrà procedere immediatamente a corrispondere l’indennizzo, laddove risulti pienamente accertato che l’assicurato era a bordo della vettura coinvolta al momento del sinistro, che egli ha subito un danno e che tale danno sia da ricondurre al sinistro stesso.
Occorrerà, quindi, che il passeggero avanzi la propria richiesta risarcitoria all’assicurazione, fornendo tutti i propri dati e tutte le informazioni necessarie, dopodiché egli verrà sottoposto ad una visita medica, al fine di accertare i danni concretamente subiti, che dovranno essere, poi, liquidati da un perito.
Non si rende necessario, dunque, attendere che l’assicurazione svolga gli opportuni accertamenti in ordine alle modalità dell’incidente e alle relative responsabilità, essendo tali questioni rilevanti solo al fine dell’eventuale risarcimento del danno spettante al conducente che sia stato vittima del sinistro senza sua colpa.