La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 48107 del 18 ottobre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Milano aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città aveva condannato un imputato per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. (“falsità materiale commessa da privato”).
Nello specifico, l’imputato era stato condannato per tale reato in quanto aveva modificato quanto scritto in un ticket di parcheggio.
Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Secondo il ricorrente, in particolare, la Corte d’appello avrebbe dovuto tenere in considerazione la “grossolanità del falso contestato”.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello aveva adeguatamente e correttamente motivato la propria decisione, la quale appariva del tutto condivisibile.
Evidenziava, inoltre, la Cassazione, che il reato di “falsità materiale commessa dal privato (artt. 477 e 482 cod. pen.)” è integrato in caso di “alterazione della scadenza dell'orario di parcheggio sullo scontrino rilasciato dal parchimetro nelle aree adibite alla sosta per le autovetture del Comune”, dal momento che “lo scontrino riveste la caratteristiche tipiche del certificato amministrativo (attestante l'avvenuto pagamento della somma prescritta per la sosta), e dell’autorizzazione amministrativa (autorizzando, per l'orario indicato a sostare nell'area pubblica)”.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, non vi erano dubbi che, nel caso di specie, il reato contestato potesse dirsi configurato.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’imputato, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.