Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato(1) è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.
Note
(1)
Si veda, in ordine temporale di riconoscimento da parte dello Stato italiano: in generale per il matrimonio degli acattolici la L. 24 giugno 1929, n. 1159 e il R.d. 28 febbraio 1930, n. 289; per le Chiese rappresentate dalla tavola valdese l'art. 11, l. 11 agosto 1984, n. 449; per le Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'art. 18 della l. 22 novembre 1988, n. 516; per le Assemblee di Dio in Italia, l'art. 12 della l. 22 novembre 1988, n. 517; per il matrimonio delle persone appartenenti all'ebraismo, l'art. 14 della l. 8 marzo 1989, n. 101; per l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia l'art. 10 della l. 12 aprile 1995, n. 116; per la Chiesa evangelica luterana in Italia l'art. 13 della l. 29 novembre 1995, n. 520.