Il lavoratore in pensione ha diritto al pagamento delle ferie di cui non abbia fruito nel corso del rapporto di lavoro?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2496 del 01 febbraio 2018, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista il dipendente in pensione di un ente, che aveva agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento delle ferire maturate, che non erano state godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
La domanda era stata rigettata in primo grado ma riformata in grado d’appello, con la conseguenza che il datore di lavoro soccombente aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Osservava il ricorrente, in particolare, che il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha luogo solamente se il mancato godimento delle ferie stesse è stato dovuto ad “esigenze di servizio”, mentre, nel caso di specie, il lavoratore non aveva fatto cenno alla ricorrenza di tali esigenze.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dal datore di lavoro, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Evidenziava la Cassazione, infatti, che il contratto collettivo di categoria prevedeva che il dipendente avesse diritto, “per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito” e che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, se le ferie spettanti non sono state fruite per esigenze di servizio, il lavoratore ha diritto al pagamento sostitutivo delle medesime.
Rilevava la Corte, peraltro, che la stessa Cassazione, con la sentenza n. 13860 del 2000, ha precisato che “dal mancato godimento delle ferie deriva - una volta divenuto impossibile per l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione - il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica”.
Ebbene, nel caso di specie, la Cassazione evidenziava come la Corte d’appello avesse accertato che la mancata fruizione delle ferie da parte del lavoratore non era stato dovuto ad un rifiuto manifestato dal lavoratore medesimo.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, il giudice di secondo grado aveva, del tutto correttamente, accolto la domanda del dipendente volta ad ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal datore di lavoro, confermando integralmente la sentenza impugnata.
Il lavoratore in pensione che non abbia fruito, nel corso del rapporto di lavoro, di tutte le ferie maturate, ha diritto al pagamento della relativa indennità sostitutiva.