La Magistratura del Lavoro presso il Tribunale Ordinario di Firenze si è pronunciata sul ricorso di una docente, promosso contro il MIM, il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
In particolare, la donna ha esposto di aver sottoscritto con il Ministero un contratto a tempo determinato relativo all’anno scolastico 2020/2021, maturando un numero di giorni di ferie superiore al numero di giornate di sospensione delle lezioni, definite con il calendario scolastico regionale. Di conseguenza, ha agito chiedendo la condanna del Ministero al pagamento della somma di euro 897,27, a titolo di indennità per ferie non godute.
Si è quindi costituito il MIM, chiedendo il rigetto della domanda e deducendo che la ricorrente aveva interamente usufruito delle ferie spettanti durante il periodo di sospensione delle lezioni.
Come esposto anche in sentenza, le ferie dei docenti sono disciplinate dall'art. 1, commi 54 e ss. della legge n.228/2012.
In particolare, il comma 54 prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”
Il comma 55 dell'art. 1 della legge n.228/2012 ha modificato l’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, conv. in L. 135/2012, che esclude la monetizzazione delle ferie non fruite.
Ciò non vale, tuttavia, per il personale a tempo determinato, in quanto la norma, così modificata, specifica che: "Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
Ex art. 1, comma 56, della legge n. 228/2012, invece, le predette previsioni di cui ai commi 54 e 55 non sono derogabili dai CCNL, e le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Come ha esposto il Tribunale di Firenze, dall'esame della normativa emerge, in primo luogo, che i docenti devono fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, potendone però fruire nella restante parte dell’anno scolastico, nei limiti di 6 giorni e laddove possano essere sostituiti senza aggravi di spesa pubblica.
Inoltre, la legge prevede che i docenti assunti con contratto a tempo determinato, come nel caso della ricorrente, hanno diritto ad ottenere, in deroga alla regola generale, la monetizzazione delle ferie non godute, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
Nel caso in esame, la docente sosteneva appunto di aver maturato dei giorni di ferie superiori a quelli di sospensione delle lezioni.
In sentenza, si legge inoltre che le disposizioni di cui si è detto vanno comunque lette in conformità alla normativa sovranazionale. In particolare, secondo le norme dell'
unione europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, una normativa nazionale che comporti la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento è conforme all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta di Nizza, purché il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto.
In sostanza, il datore di lavoro ha l'onere di invitare il lavoratore, eventualmente anche formalmente qualora sia necessario, ad esercitare il proprio diritto, informandolo altresì e in tempo utile, considerando che le ferie hanno la finalità di assicurare al soggetto il riposo e il ristoro delle energie psico-fisiche, del fatto che, in caso di mancata fruizione delle stesse, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Firenze ha evidenziato che, ciò premesso, ne deriva che, ex art. 1 co. 54 e ss. L. 228/2012, i docenti sono in ferie ex lege nel periodo di sospensione delle lezioni, mentre, nei periodi di lezioni, possono usufruire di 6 giorni di ferie, sempre che non derivino aggravi di spesa dalla sostituzione del docente che le richiede.
Per quanto riguarda gli altri periodi, compresi quelli di sospensione delle lezioni ma non dell’attività didattica, ossia dal 1° settembre all’inizio delle lezioni e dalla fine delle lezioni al 30 settembre, i docenti possono fruire delle ferie senza particolari restrizioni.
Per i docenti assunti a tempo determinato, con contratto con scadenza al 30 giugno, sussiste il diritto alla monetizzazione delle ferie, nel caso il docente abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, sommati ai giorni di ferie eventualmente già goduti durante il periodo di normale attività scolastica nel periodo successivo alla cessazione delle lezioni.
Tale diritto alla monetizzazione può essere escluso, alla luce della normativa comunitaria, allorquando l'amministrazione provi di aver adeguatamente invitato il docente ad esercitarlo, nel periodo successivo al termine delle lezioni.
Nella vicenda in esame, da un lato, la ricorrente ha dedotto di non essere stata invitata a fruire delle ferie né informata delle conseguenze del mancato esercizio di tale diritto; dall'altro, il Ministero non ha fornito la prova del proprio adempimento.
Di conseguenza, il Tribunale ha riconosciuto alla docente il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non fruite, comprensiva delle festività soppresse non fruite ex art. 1, comma 1 lett. a) della Legge n. 937/1977.
Il Ministero è stato, di conseguenza, in seguito ai conteggi effettuati, condannato a pagare alla ricorrente la somma di euro 320,45, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria ISTAT, per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo.
In merito alle ferie degli insegnanti precari, Marcello Pacifico, il presidente nazionale dell'ANIEF, l'Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori, sostiene appunto che "le ferie non possono cancellarsi in modo automatico assieme al rapporto di lavoro a tempo determinato. Quelle non fruite devono essere pagate."
La sentenza del Tribunale di Firenze si colloca in una scia di decisioni positive per i docenti precari, i quali, sulla base della normativa vigente e dei principi comunitari, con tali pronunce si vedono riconosciuti il loro diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.