Nel caso sottoposto all’esame della Cassazione, il Tribunale di Nola aveva ingiunto ad un condominio di pagare ad una società la somma di oltre euro 8.000, a titolo di corrispettivo per lavori di manutenzione straordinaria all'edificio.
Il condominio aveva proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, evidenziando come i lavori in oggetto non fossero stati né deliberati né ratificati dall’assemblea di condominio e come l’amministratore non avesse nemmeno indicato il relativo debito nel rendiconto condominiale.
Di conseguenza, secondo il condominio, i lavori in questione avrebbero dovuto essere addebitati in via esclusiva all’amministratore stesso.
Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta dal condominio ma la sentenza era stata riformata dalla Corte d’appello di Napoli, la quale aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato il solo amministratore di condominio al pagamento delle somme pretese dalla società esecutrice delle opere in questione.
A sostegno della propria decisione, il giudice di secondo grado aveva evidenziato come i lavori oggetto di contestazione non avessero avuto carattere urgente, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 1130 c.c., l’amministratore doveva considerarsi il solo responsabile per il relativo pagamento, visto che questi non aveva provveduto “a renderne conto alla fine dell'anno”.
Ritenendo la decisione ingiusta, l’amministratore di condominio aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dall’amministratore, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava la Cassazione, in particolare, che, nel caso di specie, la Corte d’appello aveva, del tutto adegutamente e motivatamente, escluso che i lavori di manutenzione commissionati alla società creditrice avessero carattere urgente.
In proposito, infatti, la Corte d’appello aveva evidenziato come, dagli accertamenti effettuati in corso di causa, fosse emerso che i condomini si fossero lamentati per le infiltrazione ancora nel 2004 ma che l’amministratore aveva ordinato i lavori necessari solo nel 2005.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, l’amministratore di condominio “aveva avuto tutto il tempo di attivarsi per comunicare all'assemblea tale situazione affinchè venissero adottati gli opportuni provvedimenti”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’amministratore di condominio, confermando integralmente la sentenza oggetto di impugnazione.
e come l’amministratore non avesse nemmeno indicato il relativo debito nel rendiconto condominiale.
Di conseguenza, secondo il condominio, i lavori in questione avrebbero dovuto essere addebitati in via esclusiva all’amministratore stesso.
Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta dal condominio ma la sentenza era stata riformata dalla Corte d’appello di Napoli, la quale aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato il solo amministratore di condominio al pagamento delle somme pretese dalla società esecutrice delle opere in questione.
A sostegno della propria decisione, il giudice di secondo grado aveva evidenziato come i lavori oggetto di contestazione non avessero avuto carattere urgente, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 1130 c.c., l’amministratore doveva considerarsi il solo responsabile per il relativo pagamento, visto che questi non aveva provveduto “a renderne conto alla fine dell'anno”.
Ritenendo la decisione ingiusta, l’amministratore di condominio aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dall’amministratore, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava la Cassazione, in particolare, che, nel caso di specie, la Corte d’appello aveva, del tutto adegutamente e motivatamente, escluso che i lavori di manutenzione commissionati alla società creditrice avessero carattere urgente.
In proposito, infatti, la Corte d’appello aveva evidenziato come, dagli accertamenti effettuati in corso di causa, fosse emerso che i condomini si fossero lamentati per le infiltrazione ancora nel 2004 ma che l’amministratore aveva ordinato i lavori necessari solo nel 2005.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, l’amministratore di condominio “aveva avuto tutto il tempo di attivarsi per comunicare all'assemblea tale situazione affinchè venissero adottati gli opportuni provvedimenti”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’amministratore di condominio, confermando integralmente la sentenza oggetto di impugnazione.