La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13235 del 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, un condomino aveva impugnato una deliberazione dell’assemblea di condominio, ritenendo che la stessa non fosse stata preceduta da una regolare convocazione, nonché dall’invio della documentazione contabile e dalla specificazione dell’importo del contributo alle spese comuni dovute dal condomino stesso.
Il Tribunale, tuttavia, aveva rigettato tale impugnazione e la sentenza era stata confermata dalla Corte d’appello, la quale aveva ritenuto che la convocazione non fosse stata irregolare, dal momento che l’amministratore aveva provato di aver trasmesso al condomino, a mezzo raccomandata, la suddetta documentazione contabile.
Osservava la Corte, inoltre, che era il condomino a dover provare di non aver potuto consultare tale documentazione prima dell’assemblea, mentre, nel caso di specie, tale dimostrazione non era stata fornita.
Ritenendo la decisione ingiusta, il condomino aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter accogliere l’impugnazione proposta e rigettava il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava la Cassazione, infatti, che il condominio aveva dimostrato di aver trasmesso la documentazione contabile oggetto di contestazione e che, comunque, l’amministratore di condominio non aveva l’obbligo di depositare l’intera documentazione giustificativa del bilancio, essendo questi solamente tenuto a “permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della medesima documentazione”.
Precisava la Cassazione, peraltro, che sono i condomini a dover dimostrare che l’amministratore non ha loro consentito di esercitare questa facoltà.
Poiché, nel caso in esame, il condomino non aveva fornito alcuna di queste dimostrazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso condannando anche al pagamento delle spese processuali.