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Articolo 28 Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio

Dispositivo dell'art. 28 Legge sul procedimento amministrativo

1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente; "Art. 15. - (Segreto d'ufficio). - 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento".

Spiegazione dell'art. 28 Legge sul procedimento amministrativo

La norma in esame, modificando l'art. 15 del Testo unico sul pubblico impiego, impone agli impiegati pubblici il segreto d'ufficio sulle informazioni concernenti provvedimenti ed operazioni amministrative non soggette a pubblicità, o di qualsiasi notizie sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni. In caso contrario, qualora i documenti siano soggetti al diritto di accesso, l'impiegato preposto rilasci copie ed estratti.

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