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Articolo 26 Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Obbligo di pubblicazione

Dispositivo dell'art. 26 Legge sul procedimento amministrativo

1. [Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.](1)

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Spiegazione dell'art. 26 Legge sul procedimento amministrativo

L'articolo in oggetto rappresenta una tipica norma di chiusura, sancendo l'obbligo di pubblicazione di tutte le disposizioni attuative della L. 241/1990 e di tutte le iniziative legislative volte a facilitare il diritto di accesso. Questo con il chiaro intento di rendere edotti i cittadini circa le modalità di esercitare l'accesso, con il minor aggravio possibile. Inoltre, al fine di rendere percepibili e visibile le linee interpretative della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, il comma 2 stabilisce l'obbligo di pubblicazione delle relazioni annuali della Commissione stessa.

Massime relative all'art. 26 Legge sul procedimento amministrativo

Cons. Stato n. 4411/2007

L'art. 26, comma 3, della L. n. 241 del 1990 intende realizzata "la libertą di accesso ai documenti" elencati al comma 1 ove ne sia stata disposta la pubblicazione. Tra i documenti il cui accesso verrebbe attuato mediante pubblicazione sono indicati anche i "programmi". In tale categoria di atti non possono essere compresi i bilanci di previsione in quanto principalmente strumenti finanziari e contabili, pur se negli stessi sono anche rappresentate le scelte amministrative (e programmatone) dell'ente.

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