Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 21 bis Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati

Dispositivo dell'art. 21 bis Legge sul procedimento amministrativo

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

Spiegazione dell'art. 21 bis Legge sul procedimento amministrativo

La norma in esame disciplina l'efficacia del provvedimento amministrativo nella sfera giuridica dei privati, e questo al fine di salvaguardare il principio di legalità, affidamento dei privati nei confronti della p.a. e , non da ultimo, il principio di trasparenza.

L'articolo distingue due particolari fattispecie:

  • da una parte il provvedimento limitativo della sfera giuridica altrui avente carattere sanzionatorio, il quale acquista efficacia con la comunicazione effettuata nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, oppure tramite pubblici proclami, ove per l'elevato numero dei destinatari o per la particolare difficoltà della notifica, essa risulti impossibile;

  • dall'altra parte il provvedimento limitativo della sfera giuridica altrui avente carattere non sanzionatorio, il quale, per specifiche ragioni motivate di natura cautelare e di urgenza, può contenere una clausola di immediata efficacia, a prescindere quindi dall'avvenuta comunicazione nei confronti del privato.

Massime relative all'art. 21 bis Legge sul procedimento amministrativo

Cons. Stato n. 1978/2017

I provvedimenti con effetti limitativi, per i quali l'art. 21 bis L. n. 241 del 1990 prevede la c.d. ricettizietà, sono solo quelli in cui la limitazione della sfera giuridica del privato è il risultato immediato dell'effetto diretto prodotto dal provvedimento nei confronti di chi ne è destinatario.

Cons. Stato n. 5582/2012

Ai sensi dell'art. 21 bis L. 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede che i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati acquistano efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione del pubblico dipendente, è illegittimo il provvedimento disciplinare di destituzione dal servizio del pubblico dipendente nella parte in cui attribuisce alla sanzione efficacia immediata e non dalla data di comunicazione dell'atto.

Cons. Stato n. 2644/2010

Il provvedimento di accettazione delle dimissioni, così come tutti gli atti con effetti negativi sul destinatario, ha natura recettizia, che non impedisce la revoca della domanda di collocamento a riposo se antecedente alla comunicazione del provvedimento dell'amministrazione.

Cons. Stato n. 10/2009

Risulta chiara la differenza fra il concetto di vigenza di un provvedimento e la sua efficacia: con il primo termine si fa riferimento alla dimensione di esistenza giuridica di un atto ed alla sua idoneità, non necessariamente attuale, a produrre effetti nell'ordinamento; l'efficacia, invece, è la qualità dell'atto a produrre, in concreto, effetti giuridici.

Cons. Stato n. 5539/2008

Il testo unico espropriazioni (D.P.R. n. 327 del 2001) prevede che, ai sensi dell'art. 13 e ai fini del rispetto del termine apposto per impedire l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, è richiesta la sola emanazione o adozione del decreto di esproprio e non anche la comunicazione.

Cons. Stato n. 3078/2008

La comunicazione del provvedimento disciplinare costituisce atto integrativo dell'efficacia, e quindi non rileva al fine della verifica del rispetto dei termini di massima durata del relativo procedimento, concluso alla data di adozione del provvedimento finale.

Cons. Stato n. 4860/2006

La notificazione di un atto amministrativo al suo destinatario non incide sull'esistenza o sulla validità dello stesso, con la conseguenza che un atto non è nullo o illegittimo per il solo fatto della mancata comunicazione integrale da parte dell'autorità emanante al soggetto interessato, salvo che l'atto sia recettizio, nel qual caso la comunicazione incide sull'efficacia del provvedimento e quindi sul decorso dei termini per l'impugnativa giurisdizionale.

Cons. Stato n. 7039/2005

L'efficacia dell'atto amministrativo indica l'attitudine del provvedimento ad esplicare gli effetti giuridici attribuitigli dalla legge.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!