Cons. Stato n. 1978/2017
I provvedimenti con effetti limitativi, per i quali l'art. 21 bis L. n. 241 del 1990 prevede la c.d. ricettizietà, sono solo quelli in cui la limitazione della sfera giuridica del privato è il risultato immediato dell'effetto diretto prodotto dal provvedimento nei confronti di chi ne è destinatario.
Cons. Stato n. 5582/2012
Ai sensi dell'art. 21 bis L. 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede che i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati acquistano efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione del pubblico dipendente, è illegittimo il provvedimento disciplinare di destituzione dal servizio del pubblico dipendente nella parte in cui attribuisce alla sanzione efficacia immediata e non dalla data di comunicazione dell'atto.
Cons. Stato n. 2644/2010
Il provvedimento di accettazione delle dimissioni, così come tutti gli atti con effetti negativi sul destinatario, ha natura recettizia, che non impedisce la revoca della domanda di collocamento a riposo se antecedente alla comunicazione del provvedimento dell'amministrazione.
Cons. Stato n. 10/2009
Risulta chiara la differenza fra il concetto di vigenza di un provvedimento e la sua efficacia: con il primo termine si fa riferimento alla dimensione di esistenza giuridica di un atto ed alla sua idoneità, non necessariamente attuale, a produrre effetti nell'ordinamento; l'efficacia, invece, è la qualità dell'atto a produrre, in concreto, effetti giuridici.
Cons. Stato n. 5539/2008
Il testo unico espropriazioni (D.P.R. n. 327 del 2001) prevede che, ai sensi dell'art. 13 e ai fini del rispetto del termine apposto per impedire l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, è richiesta la sola emanazione o adozione del decreto di esproprio e non anche la comunicazione.
Cons. Stato n. 3078/2008
La comunicazione del provvedimento disciplinare costituisce atto integrativo dell'efficacia, e quindi non rileva al fine della verifica del rispetto dei termini di massima durata del relativo procedimento, concluso alla data di adozione del provvedimento finale.
Cons. Stato n. 4860/2006
La notificazione di un atto amministrativo al suo destinatario non incide sull'esistenza o sulla validità dello stesso, con la conseguenza che un atto non è nullo o illegittimo per il solo fatto della mancata comunicazione integrale da parte dell'autorità emanante al soggetto interessato, salvo che l'atto sia recettizio, nel qual caso la comunicazione incide sull'efficacia del provvedimento e quindi sul decorso dei termini per l'impugnativa giurisdizionale.
Cons. Stato n. 7039/2005
L'efficacia dell'atto amministrativo indica l'attitudine del provvedimento ad esplicare gli effetti giuridici attribuitigli dalla legge.