(massima n. 1)
I provvedimenti con effetti limitativi, per i quali l'art. 21 bis L. n. 241 del 1990 prevede la c.d. ricettizietā, sono solo quelli in cui la limitazione della sfera giuridica del privato č il risultato immediato dell'effetto diretto prodotto dal provvedimento nei confronti di chi ne č destinatario.