1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Cons. Stato n. 385/2005
Non si ha violazione dell'art. 9 L. 7 agosto 1990 n. 241, allorché un soggetto abbia chiesto di intervenire nel procedimento e di prendere, a tal fine, visione degli atti, ma non si sia attivato, ai sensi degli art. 22 e ss. della stessa legge, per ottenere la declaratoria del diritto all'accesso, né ha presentato memorie o documenti che la p.a. sarebbe stata tenuta a valutare ai sensi dell'art. 10.Cons. Stato n. 724/1992
È escluso che alla legittimazione alla partecipazione procedimentale possa conseguire automaticamente la legittimazione a ricorrere in sede giurisdizionale.
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