(massima n. 1)
Non si ha violazione dell'art. 9 L. 7 agosto 1990 n. 241, allorché un soggetto abbia chiesto di intervenire nel procedimento e di prendere, a tal fine, visione degli atti, ma non si sia attivato, ai sensi degli art. 22 e ss. della stessa legge, per ottenere la declaratoria del diritto all'accesso, né ha presentato memorie o documenti che la p.a. sarebbe stata tenuta a valutare ai sensi dell'art. 10.