(massima n. 1)
Per quanto concerne le conseguenze relative alla mancanza di uno degli elementi formativi dell'avviso, non è detto che ciò comporti la sanzione dell'illegittimità. Infatti, secondo un orientamento ormai consolidato, le disposizioni sulla partecipazione non devono essere applicate in maniera formalistica e letterale, essendo al contrario rilevante la sussistenza di atti inequivoci che dimostrino la conoscenza sostanziale, da parte di un privato cittadino di normale diligenza, dell'avvenuta attivazione del procedimento che lo riguarda.