1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.
2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.
3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.
mercoledì 06/06/2018 - Emilia-Romagna
Alessandro e Alberto sono due soci di un a srl,
entrambi ne sono amministratori e rappresentanti legali.
Sia la Società che I soci hanno citato per danni una Banca.
La causa è tuttora pendente in Cassazione
I soci Alessandro e Alberto sono assititi congiuntamente da due avvocati Giulio e Gabriele dello stesso studio legale che curano la causa di citazione danni contro la Banca con mandato congiunto dei soci.
Il mandato è firmato congiuntamente dai due soci e congiuntamente dai due avvocati.
La Banca contatta gli avvocati Giulio e Gabriele per addivenire ad un accordo stragiudiziale prima che la Cassazione si pronunci.
Giulio e Giulio e Gabriele contattano Alessandro e Alberto esortandoli alla transazione.
Alberto è d’accordo per la transazione
Alessandro invece è in disaccordo e vorrebbe aspettare il verdetto della cassazione perchè lo ritiene più probabile e favorevole.
La Banca però per la transazione richiede la rinuncia congiunta di entrambi i soci al prosieguo della causa in cassazione, conditio sine qua non alla chiusura dela transazione.
DEONTOLOGICAMENTE PARLANDO GLI AVVOCATI GIULIO E GABRIELE O UNO DI LORO SOLAMENTE POSSONO RIMETTERE IL MANDATO NEI CONFRONTI DI ALESSANDRO E PATROCINARE SOLAMENTE IL SOCIO ALBERTO? NON SI CONFIGUREREBBE IN QUESTO MODO UN CONFLITTO DI INTERESSI ?
Grazie
Luca Benvenuti”
Nel caso della professione di avvocato, l’art. 24 del Codice Deontologico Forense, rubricato “conflitto di interessi”, regola la materia. Si rimanda ad una lettura integrale ed attenta.
Il citato articolo prevede l’obbligo per l’avvocato, nel momento in cui accetta l’incarico, di tutelare e difendere i diritti del cittadino che rappresenta, nel rispetto delle leggi e delle norme deontologiche e ad evitare situazioni che possono far dubitare della correttezza del suo operato.
Viene meno, pertanto, a tale obbligo, l’avvocato che accetti incarichi nei quali possano determinarsi conflitti tra i clienti dallo stesso assistiti e che possano determinare la rivelazione di informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, oppure nel caso in cui la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente.
L’obbligo di astensione da parte dell’avvocato viene prescritto anche nell’ipotesi in cui il conflitto di interesse sia solo potenziale (cfr. Cass. 17.07.2015, n. 14634; Cass. 25.06.2013, n. 15884).
Dunque, l’avvocato ha l’obbligo di evitare i conflitti di interessi e pertanto non potrà rappresentare due clienti nella stessa controversia qualora fra i loro interessi vi sia un conflitto, effettivo o potenziale.
Inoltre, costituisce illecito deontologico la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato, indipendentemente che questa sia dovuta a revoca o rinuncia, assuma il mandato da soggetto che abbia un interesse configgente con quello del proprio ex cliente utilizzando contro quest’ultimo informazioni dallo stesso assunte nell’espletamento del precedente mandato.
Ciò premesso, riteniamo che nel caso in esame, trattandosi di mandato congiunto, la rinuncia al mandato debba avvenire nei confronti di entrambi i clienti. Gli avvocati in questione o anche uno solo di essi, non possono continuare nella difesa di uno solo dei soci della società perché si determinerebbe, alla luce di quanto sopra argomentato, una situazione di conflitto di interessi a causa della quale, i legali, potrebbero essere passibili di una sanzione disciplinare. Ciò anche se il conflitto di interessi, almeno per adesso, è solo potenziale nel caso in cui non si raggiungesse un accordo.
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