Cass. civ. n. 17121/2010
In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al d.l.vo n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 c.c., agli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 legge fall., in quanto per tale disposizione, riformulata dall'art. 130 del d.l.vo n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 c.c.
Cass. civ. n. 13465/2010
Il curatore del fallimento di un consorzio con attività esterna non è legittimato ad esercitare, nei confronti degli amministratori del consorzio, l'azione di responsabilità eventualmente spettante a coloro che vantino pretese creditorie a valere sul fondo consortile e lamentino l'incapienza di questo, ovvero abbiano subito danni diretti per essere stati fuorviati dalla violazione dei criteri legali che presiedono alla redazione della situazione patrimoniale del consorzio, restando questa un'azione risarcitoria individuale nella titolarità di ciascun singolo creditore nei confronti dell'amministratore del consorzio, che è soggetto diverso dal fallito, e che non è, egli stesso, fallito. Invero, i consorzi, pur quelli con attività esterna, costituiscono enti ben diversi dalla società per azioni, sia dal punto di vista strutturale, sia per le finalità in relazione alle quali operano, e sia per il modo di essere della loro base economico-finanziaria, con conseguente impossibilità di un'applicazione analogica dell'azione di responsabilità dei creditori sociali contemplata dall'art. 2394 c.c. e, per l'ipotesi di fallimento, dal successivo art. 2394 bis c.c..
–
Il curatore del fallimento di un consorzio con attività esterna non è legittimato ad esercitare, nei confronti degli amministratori del medesimo consorzio, l'azione di responsabilità extracontrattuale per lesione dei diritti di credito, ai sensi dell'art. 2043 c.c., non trovando nel patrimonio del consorzio la titolarità di un'azione di responsabilità già spettante all'ente (dato che per l'art. 2608 c.c. gli amministratori rispondono verso i consorziati e non verso il consorzio), e non potendo invocare una norma speciale che gli attribuisca, sul modello dell'art. 2394 (ora 2394 bis) c.c., il potere di agire per conto dei creditori nei confronti di un soggetto diverso dal fallito, né potendo a tal fine giovarsi dell'art. 146 della legge fall., perché la speciale disciplina del capo X della legge fallimentare è circoscritta all'ipotesi di fallimento di società, onde sarebbe arbitrario riferirla anche alla diversa figura del consorzio.
Cass. civ. n. 25977/2008
L'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 146 legge fall., ha natura contrattuale e carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. ; ne consegue che, mentre su chi la promuove grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sè del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti ; pertanto, l'onere della prova della novità delle operazioni intraprese dall'amministratore successivamente al verificarsi dello scioglimento della società per perdita del capitale sociale, compete all'attore e non all'amministratore convenuto.
Cass. civ. n. 11018/2005
Il principio generale di solidarietà tra coobbligati di cui all'art. 2055, primo comma, c.c., benché sia stabilito espressamente in materia di responsabilità extracontrattuale, è applicabile anche in tema di responsabilità contrattuale, con la conseguenza che, nel caso di azione di responsabilità proposta dal curatore del fallimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali ex art. 146, legge fall., che cumula l'azione sociale (art. 2393 c.c.) e l'azione spettante ai creditori della società (art. 2394 c.c.), sussiste nei rapporti esterni la responsabilità solidale degli amministratori, indipendentemente dalla natura della responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) nei confronti dei creditori sociali (fattispecie nella quale, ratione temporis, sono stati applicati gli artt. 2393 e 2394 c.c. nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D.L.vo n. 6 del 2003).
Cass. civ. n. 20637/2004
In tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, per il cui esercizio da parte del curatore fallimentare l'art. 146 legge fall. richiede che sia sentito il comitato dei creditori, i vizi inerenti alla procedura di preventiva audizione del comitato dei creditori non possono essere fatti valere mediante una diretta impugnativa in sede contenziosa dell'atto posto in essere dal curatore, ma sono deducibili soltanto nell'ambito della procedura fallimentare, con reclamo avanti al tribunale fallimentare.
Cass. civ. n. 10937/1997
L'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, esercitata dal curatore del fallimento, ex art. 146 L. fall., compendia in sé le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c., ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia e dei soci e dei creditori sociali; essa sorge, ai sensi dell'art. 2394, comma secondo, c.c., nel momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei creditori della società e si trasmette al curatore nel caso di fallimento sopravvenuto. Ne consegue che la prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2949, comma secondo c.c., decorre dal momento in cui si verifica l'insufficienza del patrimonio sociale: momento che, non coincidendo con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento.
Cass. civ. n. 3160/1995
Con riguardo a provvedimenti cautelari a carico degli amministratori o sindaci di società fallita, soggetti ad azione di responsabilità, la questione dell'applicabilità dell'art. 146 ultimo comma del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ovvero dell'art. 669 ter c.p.c., che contemplano, rispettivamente, l'intervento del giudice delegato, ovvero del pretore o del giudice designato dal presidente del tribunale, integra un problema di competenza, deducibile con istanza di regolamento, nel rapporto fra pretore e giudice designato o delegato del tribunale, oppure fra giudici designati o delegati di tribunali diversi, non anche nel rapporto fra giudici dello stesso tribunale, restandosi in tal caso nell'ambito della ripartizione di compiti all'interno del medesimo ufficio giudiziario, fra componenti di esso con pari funzioni.