(massima n. 1)
Il curatore del fallimento di un consorzio con attivitā esterna non č legittimato ad esercitare, nei confronti degli amministratori del consorzio, l'azione di responsabilitā eventualmente spettante a coloro che vantino pretese creditorie a valere sul fondo consortile e lamentino l'incapienza di questo, ovvero abbiano subito danni diretti per essere stati fuorviati dalla violazione dei criteri legali che presiedono alla redazione della situazione patrimoniale del consorzio, restando questa un'azione risarcitoria individuale nella titolaritā di ciascun singolo creditore nei confronti dell'amministratore del consorzio, che č soggetto diverso dal fallito, e che non č, egli stesso, fallito. Invero, i consorzi, pur quelli con attivitā esterna, costituiscono enti ben diversi dalla societā per azioni, sia dal punto di vista strutturale, sia per le finalitā in relazione alle quali operano, e sia per il modo di essere della loro base economico-finanziaria, con conseguente impossibilitā di un'applicazione analogica dell'azione di responsabilitā dei creditori sociali contemplata dall'art. 2394 c.c. e, per l'ipotesi di fallimento, dal successivo art. 2394 bis c.c..