(massima n. 1)
L'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, esercitata dal curatore del fallimento, ex art. 146 L. fall., compendia in sé le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c., ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia e dei soci e dei creditori sociali; essa sorge, ai sensi dell'art. 2394, comma secondo, c.c., nel momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei creditori della società e si trasmette al curatore nel caso di fallimento sopravvenuto. Ne consegue che la prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2949, comma secondo c.c., decorre dal momento in cui si verifica l'insufficienza del patrimonio sociale: momento che, non coincidendo con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento.