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Articolo 2393 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci

Dispositivo dell'art. 2393 bis Codice Civile

L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo(1) del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.

La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.

I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti.

In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.

I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società.

Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Note

(1) Comma così modificato dall'art. 3, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

Ratio Legis

La disposizione, nell'ottica di tutelare le minoranze, attribuisce ad una minoranza qualificata di soci la legittimazione all'esercizio - in via meramente surrogatoria - dell'azione sociale di responsabilità anche.

Spiegazione dell'art. 2393 bis Codice Civile

La norma in commento è stata introdotta dalla riforma del diritto societario del 2003, al fine di ampliare le prerogative delle minoranze.
Essa prevede infatti che l’azione sociale di responsabilità possa essere promossa direttamente da tanti soci che rappresentino:
- un quinto del capitale sociale, innalzabile ad un terzo in sede statutaria;
- un quarantesimo del capitale sociale, nelle sole società aperte.
Va tuttavia osservato che nel caso di specie ai soci è riconosciuta unicamente la possibilità di agire in via surrogatoria della società, essendo l’azione volta alla mera reintegrazione del patrimonio sociale.
Per tale ragione la società è litisconsorte necessario.

Nell'ipotesi in cui venga rigettata la domanda, le spese del giudizio gravano sui soci.

Per evitare di accentuare la conflittualità fra i soci, la norma prevede la possibilità per i soci di transigere o rinunciare all'azione. La rinuncia e la transazione ne impediscono la riproposizione da parte dei soci, ma lasciano impregiudicato il diritto della società di agire ex art. 2393, salvo che la rinuncia o la transazione siano approvate dall'assemblea.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

6 Il potere di gestione e il potere di rappresentanza. La gestione dell'impresa sociale spetta in via esclusiva agli amministratori (art. 2380 bis, primo comma), i quali hanno poteri di gestione estesi a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (art. 2380 bis, primo comma) e una rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della società (art. 2384 del c.c., primo comma). Lo statuto o l'atto di nomina o di delega possono limitare in vario modo questi poteri di gestione o di rappresentanza, o entrambi, anche prevedendo una dissociazione tra rappresentanza generale (ad esempio attribuita al presidente) e poteri di gestione (ad esempio attribuiti al consiglio, al comitato esecutivo o ad amministratori delegati). In tutti questi casi le limitazioni "che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti" (art. 2384, secondo comma, nonché articolo 9.2 della direttiva n. 151 del 9 marzo 1968 del Consiglio dei Ministri della CEE), anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (art. 2384, secondo comma). Nei rapporti esterni, per tutelare l'affidamento dei terzi - e salva l'exceptio doli - sia gli atti compiuti dall'amministratore munito del potere di rappresentanza ma privo del potere di gestione (atti estranei all'oggetto sociale o casi di dissociazione del potere di rappresentanza dal potere di gestione), sia gli atti che eccedono i limiti - anche se pubblicati - ai poteri di gestione o di rappresentanza, rimangono validi e impegnativi; nei rapporti interni, invece, la mancanza o eccesso di potere o l'estraneità dell'atto all'oggetto sociale restano rilevanti quale base per un'azione di responsabilità (art. 2393 del c.c. e art. 2393 bis), quale giusta causa di revoca (art. 2383 del c.c., terzo comma), e quale motivo di denuncia al collegio sindacale o al tribunale (art. 2408 del c.c. e art. 2409 del c.c.).
6 Azione sociale esercitata dalla minoranza In conformità alle istanze formulate da quasi cinquant'anni da molti studiosi, è stata prevista la legittimazione di una minoranza di soci ad esercitare l'azione sociale di responsabilità (art. 2393 bis). Poiché, salvo diverse percentuali previste nello statuto, la legittimazione spetta a tanti soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale (o il 5% nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), questa importante tutela spetta solo a minoranze sufficientemente significative: circostanza questa che, assieme alla previsione che ogni vantaggio conseguito anche in via transattiva spetta alla società, pare idonea ad evitare l'insorgenza di una eccessiva conflittualità tra i soci.

Massime relative all'art. 2393 bis Codice Civile

Cass. civ. n. 12568/2021

In tema di azione sociale di responsabilità, il socio che agisca ex art. 2393 bis c.c. è munito di una legittimazione straordinaria, riconducibile alla previsione dell'art. 81 c.p.c., poiché assume la posizione di sostituto processuale della società, la quale può comunque impugnare la sentenza sfavorevole al sostituto e coltivare, in appello, le domande da lui proposte in primo grado, poiché i poteri processuali del socio sono correlati alla titolarità in capo alla società del diritto azionato, che non viene meno per effetto dell'iniziativa del sostituto.

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