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Articolo 52 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Concorso dei creditori

Dispositivo dell'art. 52 Legge fallimentare

Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.

Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V [92-103], salvo diverse disposizioni della legge (1).

Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51 (2).

Note

(1) Comma così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
Una eccezione al secondo comma del presente articolo è data dall'art. 96 della l. fall., n. 3, per i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento.
Secondo la giurisprudenza, non si deve fare eccezione alla norma nel caso di decreto ingiuntivo ottenuto contro il fallito prima del fallimento e non opposto, ma privo, alla data della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutività ex art. 647 del c.p.c.
(2) Comma aggiunto con d.lgs. 169/2007.

Ratio Legis

Norma posta a corollario del principio della concorsualità creditoria: chi non partecipa al concorso, non avrà diritto ad avere una quota del patrimonio del fallito.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

4 L’articolo 4 del decreto legislativo, reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo III della legge fallimentare.
L’aggiunta, da parte del comma 2, di un terzo comma all’articolo 52 del r.d. serve a chiarire che, anche i crediti per i quali non vige il divieto di azioni esecutive e cautelari ex art. 51 sono soggetti al “concorso formale”: devono essere accertati, come tutti gli altri crediti, dagli organi fallimentari per essere, eventualmente, ammessi al passivo.
In tal modo, vine ad acquistare valore normativo il principio secondo cui tali crediti possono trovare soddisfazione solo nell'ambito della procedura concorsuale.

Massime relative all'art. 52 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 13089/2015

La regola secondo la quale il curatore, che subentri in un contratto stipulato dal fallito contenente una clausola compromissoria, non può disconoscere tale clausola, ancorché configuri un patto autonomo, e, se il fallimento sia stato dichiarato dopo che gli arbitri siano stati già nominati ed abbiano accettato l'incarico, non può disconoscere gli effetti del rapporto già perfezionato e che ha avuto esecuzione, non si applica in relazione ai crediti vantati nei confronti di un soggetto sottoposto a procedura concorsuale (nella specie, la liquidazione coatta amministrativa). In tal caso, infatti, la clausola arbitrale non consente di derogare al procedimento di verifica del passivo, dovendo tutte le azioni dirette a far valere diritti di credito sul patrimonio del debitore insolvente essere accertate nelle forme previste dall'art. 52, secondo comma, legge fall., al fine di assicurare il rispetto della "par condicio creditorum".

Cass. civ. n. 7426/2015

La pendenza di un procedimento di appello relativo all'accertamento del proprio credito non esonera il creditore dal presentarne la richiesta di insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del suo debitore nel rispetto dei termini fissati dalla legge, né incide in alcun modo sul termine annuale per il deposito della domanda tardiva.

Cass. civ. n. 1115/2014

Sebbene l'accertamento del credito nei confronti del fallimento sia devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ai sensi degli artt. 52 e 93 della legge (fallimentare), l'improponibilità della domanda in sede extrafallimentare e la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado di tale vizio va coordinata con il sistema delle impugnazioni e la disciplina del giudicato, con la conseguenza che il vizio procedimentale, ove non dedotto come motivo di gravame resta superato dall'intervenuto giudicato, senza che - in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione e in armonia con il principio della ragionevole durata del processo - possa ulteriormente dedursi nelle successive fasi del giudizio. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato il gravame proposto dalla curatela fallimentare, evidenziando che il fallimento era sopravvenuto nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente interruzione del processo e riassunzione nei confronti della curatela medesima, che non aveva mai posto la questione procedurale né nel giudizio riassunto né in grado di appello, ma solo in sede di legittimità).

Cass. civ. n. 17443/2011

Nel caso in cui il convenuto in revocatoria sia una banca, fallita a sua volta, il potenziale conflitto tra la competenza del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge fall., che ha dichiarato il fallimento dell'attore e quella prevista dall'art. 83 T.U.B. che ha dichiarato il fallimento del convenuto, deve essere risolto nel senso che il primo resta competente a decidere circa l'inefficacia dell'atto, mentre le pronunzie consequenziali alla dichiarazione d'inefficacia competono al secondo tribunale, secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi; infatti, la separazione, ai fini della competenza, tra le pronunzie di accertamento e quelle di condanna pecuniaria è frutto del principio per il quale la temporanea improponibilità o improseguibilità afferisce solo alle azioni di condanna.

Cass. civ. n. 21251/2010

In sede di formazione dello stato passivo nel fallimento, il conflitto fra creditori anteriori, che concorrono, e creditori posteriori, che non partecipano, è regolato dal principio di cui all'art. 44 legge fall., derivandone la riserva dei beni del fallito a favore solo dei primi e la preclusione per i creditori posteriori della possibilità di affermare il proprio diritto al concorso; l'opponibilità ai creditori degli atti del fallito solo se compiuti prima della dichiarazione di fallimento, postula infatti che detti creditori, che sono terzi rispetto a tali atti, vantino una situazione di tutela in base ad un'altra norma, l'art. 52 legge fall., che va intesa come se dicesse che "apre il concorso dei creditori anteriori" sul patrimonio del fallito. Ne consegue che, in fase di verifica o di opposizione al medesimo stato passivo, la scrittura privata, allegata a documentazione di un credito, è soggetta, rispetto agli altri creditori, in qualità di terzi, alle regole dettate dall'art. 2704, primo comma, c.c., in tema di certezza e computabilità della data.

Cass. civ. n. 11496/2010

Nell'ipotesi di donazione indiretta di un immobile, realizzata mediante l'acquisto del bene con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, che ha quindi ad oggetto il bene e non già il denaro. Tuttavia, alla riduzione di siffatta liberalità indiretta non si applica il principio della quota legittima in natura (connaturata all'azione nell'ipotesi di donazione ordinaria di immobile ex art. 560 c.c.), poichè l'azione non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l'acquisizione riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell'imputazione; pertanto mancando il meccanismo di recupero reale della titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito, con la conseguenza che, nell'ipotesi di fallimento del beneficiario, la domanda è sottoposta al rito concorsuale dell'accertamento del passivo ex artt. 52 e 93 della legge fall.

Cass. civ. n. 11545/2009

I titolari di diritti di prelazione (nella specie, d'ipoteca) su beni immobili compresi nel fallimento, e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono avvalersi del procedimento di verificazione di cui all'art. 52 legge fall., il quale non sottopone a concorso la posizione soggettiva del terzo, che non è creditore diretto del fallito; nè è configurabile un'ammissione atipica al passivo, che sia circoscritta ai soli beni oggetto della predetta garanzia, valendo per la loro realizzazione in sede esecutiva, in virtù del richiamo di cui all'art. 105 legge fall., le modalità di cui agli artt. 602-604 c.p.c. in tema di espropriazione contro il terzo proprietario.

Cass. civ. n. 26171/2006

In tema di procedure concorsuali, il principio del previo accertamento del credito nelle forme dell'insinuazione al passivo non è applicabile ove l'obbligo, per la curatela, di restituzione delle somme percette segua de iure al venir meno, per effetto della riforma in appello, dell'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della sentenza di primo grado, rimasti privi di qualsiasi giustificazione.

Cass. civ. n. 13778/2006

Il principio secondo il quale il provvedimento del giudice delegato di accertamento dei diritti dei creditori alla distribuzione proporzionale non ha valore di giudicato al di fuori del fallimento, in quanto detto provvedimento ha effetto preclusivo soltanto durante la procedura fallimentare, implica che, in corso di fallimento e finché è aperta la relativa procedura, non possono essere proposte dal creditore e dal debitore, ad un giudice diverso da quello fallimentare, le questioni riconducibili al credito ammesso al passivo. Esso non implica, invece, che, al di fuori del fallimento ed in pendenza della relativa procedura, sia possibile contestare in sede di cognizione ordinaria la validità o l'efficacia degli stessi titoli posti a fondamento delle domande di ammissione al passivo e, quindi, necessariamente oggetto di esame e di valutazione ai fini della formazione dello stato passivo. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che la cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti costituisse non già un effetto obbligato della concentrazione nella sede fallimentare per l'accertamento dei crediti da ammettere al passivo, sibbene un'autonoma scelta difensiva delle parti).

Cass. civ. n. 2439/2006

L'attuazione, nella sede fallimentare, delle domande intese a ottenere il riconoscimento del diritto di partecipare al concorso o di un diritto reale o restitutorio su beni mobili acquisiti all'attivo non discende dal principio di cui all'art. 24 legge fall. — il quale risolve, più che altro, un problema di competenza riferito alla cognizione del tribunale fallimentare, specie in relazione a crediti del soggetto fallito —, ma è riconducibile al principio, dettato dall'art. 52 della stessa legge, della obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, quale strumento di cognizione attribuito a un giudice, la cui individuazione è disancorata dai criteri ordinari in materia di competenza, derivando, invece, dalla stessa sentenza dichiarativa di fallimento. Il necessario assoggettamento delle pretese fatte valere verso il fallimento al procedimento di verifica dei crediti, non involge, dunque, un problema di competenza — influenzata dalla vis attractiva del tribunale fallimentare — ma una questione di specialità del rito, con conseguente improponibilità della domanda eventualmente dedotta nella sede ordinaria, discendendo la devoluzione della controversia al foro fallimentare direttamente e inequivocabilmente dal combinato disposto degli artt. 52 e 93 legge fall.

Cass. civ. n. 19533/2004

Il «concorso dei creditori» che con il fallimento, a norma dell'art. 52 legge fall., si apre sul patrimonio del fallito non comprende i crediti sorti dopo l'apertura della procedura, ancorché riferiti a precedenti comportamenti del fallito: per valutare la natura concorsuale o meno di un credito occorre tenere conto dell'elemento genetico dell'obbligazione sul piano sostanziale alla stregua dell'art. 1173 c.c., di tal che deve considerarsi sorto prima della dichiarazione di fallimento il credito derivante da contratto, fatto illecito o altro fatto idoneo a produrre obbligazione, verificatosi anteriormente alla dichiarazione stessa, essendo invece ininfluente che i relativi effetti, come, ad esempio, il danno, si siano manifestati in un momento successivo all'intervenuto fallimento. Né una siffatta lettura dell'art. 52 legge fall. si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., perché, da una parte, la pretesa disparità di trattamento fra crediti nei confronti del fallito in relazione alla loro ammissibilità o meno allo stato passivo non è ingiustificata né priva di ragionevolezza, trovando invece fondamento nella intervenuta cristallizzazione del patrimonio del fallito a seguito della dichiarazione di fallimento e nel regime conseguente, e, dall'altra, il limite alla tutela del diritto è provvisorio, ben potendo il creditore azionarlo nei confronti del debitore una volta tornato in bonis (fattispecie relativa al credito di un avvocato per l'attività professionale svolta quale difensore in un procedimento penale per bancarotta fraudolenta a carico del fallito, procedimento integralmente svoltosi dopo la relativa dichiarazione).

Cass. civ. n. 1065/2002

Dichiarato il fallimento, ogni diritto di credito, ivi compresi i crediti prededucibili, è tutelabile nelle sole forme di cui agli artt. 92 ss. L. fall.; la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori, il che determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie.

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