(massima n. 1)
Il principio secondo il quale il provvedimento del giudice delegato di accertamento dei diritti dei creditori alla distribuzione proporzionale non ha valore di giudicato al di fuori del fallimento, in quanto detto provvedimento ha effetto preclusivo soltanto durante la procedura fallimentare, implica che, in corso di fallimento e finché č aperta la relativa procedura, non possono essere proposte dal creditore e dal debitore, ad un giudice diverso da quello fallimentare, le questioni riconducibili al credito ammesso al passivo. Esso non implica, invece, che, al di fuori del fallimento ed in pendenza della relativa procedura, sia possibile contestare in sede di cognizione ordinaria la validitā o l'efficacia degli stessi titoli posti a fondamento delle domande di ammissione al passivo e, quindi, necessariamente oggetto di esame e di valutazione ai fini della formazione dello stato passivo. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che la cancellazione della causa dal ruolo per inattivitā delle parti costituisse non giā un effetto obbligato della concentrazione nella sede fallimentare per l'accertamento dei crediti da ammettere al passivo, sibbene un'autonoma scelta difensiva delle parti).