(massima n. 1)
I titolari di diritti di prelazione (nella specie, d'ipoteca) su beni immobili compresi nel fallimento, e giā costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono avvalersi del procedimento di verificazione di cui all'art. 52 legge fall., il quale non sottopone a concorso la posizione soggettiva del terzo, che non č creditore diretto del fallito; nč č configurabile un'ammissione atipica al passivo, che sia circoscritta ai soli beni oggetto della predetta garanzia, valendo per la loro realizzazione in sede esecutiva, in virtų del richiamo di cui all'art. 105 legge fall., le modalitā di cui agli artt. 602-604 c.p.c. in tema di espropriazione contro il terzo proprietario.