(massima n. 1)
Dichiarato il fallimento, ogni diritto di credito, ivi compresi i crediti prededucibili, č tutelabile nelle sole forme di cui agli artt. 92 ss. L. fall.; la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori, il che determina l'improponibilitā della domanda proposta nelle forme ordinarie.