(massima n. 2)
In tema di revocatoria fallimentare di rimesse del fallito in un conto corrente bancario assistito da apertura di credito — in relazione alla quale, per determinare il carattere solutorio e quindi la revocabilità di una rimessa ex art. 67, secondo comma, legge fall., occorre stabilire se la rimessa stessa sia stata effettuata quando il saldo passivo del conto superava i limiti dell'affidamento —, l'effettiva disponibilità per il correntista degli assegni circolari, emessi da altre banche, versati sul conto si realizza, non alla data del versamento, ma soltanto nel momento in cui l'ammontare degli assegni entra in concreto sul conto, e quindi dopo che la banca emittente abbia effettivamente reso disponibile la somma relativa. Né — ad anticipare il computo ai fini del calcolo del saldo disponibile alla data del versamento — rileva la circostanza che la banca emittente abbia rilasciato il «beneemissione» vale a dire un attestato in ordine alla bontà dell'assegno circolare, dato che il «beneemissione» costituisce una garanzia immediata in ordine all'affidabilità dell'assegno rilasciata, anche telefonicamente, da parte della banca emittente, ma non influisce sulla materiale disponibilità della somma portata dall'assegno, la quale richiede pur sempre che l'assegno venga presentato alla banca emittente per l'incasso, per il tramite della stanza di compensazione.