(massima n. 1)
Nel caso in cui il convenuto in revocatoria sia una banca, fallita a sua volta, il potenziale conflitto tra la competenza del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge fall., che ha dichiarato il fallimento dell'attore e quella prevista dall'art. 83 T.U.B. che ha dichiarato il fallimento del convenuto, deve essere risolto nel senso che il primo resta competente a decidere circa l'inefficacia dell'atto, mentre le pronunzie consequenziali alla dichiarazione d'inefficacia competono al secondo tribunale, secondo le modalitā stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi; infatti, la separazione, ai fini della competenza, tra le pronunzie di accertamento e quelle di condanna pecuniaria č frutto del principio per il quale la temporanea improponibilitā o improseguibilitā afferisce solo alle azioni di condanna.