Da questa norma si deduce che il
Tribunale ha normalmente composizione monocratica, assumendo l’assetto collegiale solo nei casi previsti dalla norma che precede.
In entrambi i tipi di composizione è comunque
giudice unico (avendo assunto in un unico ufficio i compiti che prima erano devoluti al
Pretore), dovendosi evitare di confondere tale espressione con la diversa nozione di giudice monocratico, qui contenuta.
Infatti, il Tribunale, sia che decida in composizione monocratica che in veste collegiale, resta sempre giudice unico di prima istanza, non potendo l’unicità essere riferita alla persona fisica del magistrato giudicante.
Si ritiene che questa norma non confligga con quelle disposizioni speciali che, seppure non incluse nell’
art. 50 bis del c.p.c., agiscono nel senso di mantenere al collegio la relativa attribuzione, né impedisca che il legislatore possa introdurre nuove ipotesi di collegialità anch’esse speciali al di là di quelle di cui al predetto art. 50 bis c.p.c. (un esempio lo si ritrova nella Legge 431/1998, contenente la disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo).