Cass. civ. n. 2976/2005
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione negativa, il creditore ha sempre l'onere di provare, oltre alla fonte (negoziale o legale) del suo diritto, anche l'inadempimento del debitore (fattispecie in tema di obbligo del conduttore di non usare la cosa locata per un uso diverso da quello in contratto).
Cass. civ. n. 3412/2003
In materia di obbligazioni, non si applica alle obbligazioni di non fare la disciplina della
mora debendi, e costituisce inadempimento ogni fatto compiuto in violazione dell'obbligo (art. 1222 c.c.). Ne consegue che l'inadempimento dell'obbligazione negativa di non costruire (sul confine) rimane integrata dal mero fatto obiettivo di avere costruito.
Cass. civ. n. 1644/1996
Nelle obbligazioni negative, affinché possa ritenersi posto in essere il fatto dell'obbligato che, ove compiuto in violazione delle stesse, costituisce di per sè inadempimento (art. 1222 codice civile), occorre che detto fatto determini preclusione o, comunque, menomazione dell'esercizio del diritto alla cui soddisfazione l'obbligazione negativa è destinata. Pertanto, l'adozione, da parte di un comune, di un piano regolatore generale, il quale definisca inedificabile un'area che il comune medesimo si era impegnato a mantenere nella preesistente situazione di edificabilità, costituisce fatto integrante inadempimento dell'indicata obbligazione negativa dell'ente locale (in quanto comportante l'applicazione delle «misure di salvaguardia» previste dall'art. 1 della legge n. 1902 del 1952 e successive modificazioni); con l'ulteriore conseguenza che dalla data della delibera comunale di adozione del piano decorre la prescrizione del diritto del privato al risarcimento del danno derivatogli dal descritto inadempimento.
Cass. civ. n. 3724/1991
Anche per le obbligazioni negative vige il principio della presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., superabile soltanto con la prova che l'inadempimento — che, ai sensi dell'art. 1222 c.c. si verifica per il fatto della violazione dell'obbligo di non fare — sia dipeso da causa non imputabile al debitore, intendendosi per tale, ove il fatto sia compiuto dal terzo, quella idonea ad escludere l'imputabilità al debitore medesimo della situazione che ha posto il terzo in condizioni di interferire nell'inosservanza dell'obbligo. (Nella specie, la S.C., sancendo il principio di cui in massima, ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto causa di decadenza automatica dal beneficio della concessione di un contributo, erogato dalla Cassa del Mezzogiorno, l'inadempimento dell'obbligo, verso questa assunto dal beneficiario, di non mutare la destinazione alberghiera dell'immobile per la cui ristrutturazione il contributo stesso era stato erogato, essendosi il mutamento verificato ad opera di un terzo, aggiudicatario del bene, a seguito di espropriazione immobiliare subita dal detto beneficiario).