La norma in esame sancisce la durata delle cariche parlamentari, pari a
cinque anni. La durata limitata della
legislatura risponde alla logica di alternanza tra forze politiche propria di una
repubblica democratica.
Il rigido presupposto entro cui è ammessa la
proroga di cui al secondo comma, del pari, si spiega con la volontà di non consegnare alla maggioranza del parlamento uno strumento suscettibile di creare abusi da parte della stessa.
Prima della riforma operata dalla L. Cost. 9 febbraio 1963, n. 2 era stabilita una durata di 6 anni per il Senato e 5 anni per la Camera. Tecnicamente, questo periodo di durata viene definito
legislatura. La previsione di 5 anni di cui alla disposizione è ordinaria ma deve intendersi salvo scioglimento anticipato delle
Camere stesse (art.
88 Cost.) o proroga (comma 2).
Nello specifico, è necessario che lo stato di
guerra sia stato deliberato dal Parlamento e dichiarato dal
Presidente della Repubblica, secondo quanto disposto dalla stessa Costituzione. (art.
78 Cost.). La proroga in questione non va confusa con la prorogatio di cui al successivo art.
61 comma 2 della Costituzione.