(1) La Corte costituzionale è composta di quindici giudici (2) nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamentoin seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni (3), decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica [134] [e contro i Ministri] (4) intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore [58], che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari (5).
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni (3), decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica [134] [e contro i Ministri] (4) intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore [58], che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari (5).
Note
(1)
Questo articolo è stato modificato dall'art. 1 L.Cost. 22 novembre 1967, n. 2.
(2)
Il quorum costitutivo è, tuttavia, di 11 membri ciò che permette alla Consulta di operare anche nei periodi in cui mancano uno o più membri perchè cessati e non ancora sostituiti.
(3)
Prima della riforma del 1967 l'incarico era esercitato per 9 anni e ciascun componente della Corte poteva essere di nuovo nominato in tale veste ma non immediatamente.
(4)
Le parole tra parentesi quadrata sono state soppresse dall'art. 2 L.Cost. 16 gennaio 1989, n. 1.
(5)
I membri che integrano la composizione della Corte sono 16 a fronte dei 15 giudici costituzionali di cui al comma 1, ciò che si spiega se si considera che si tratta di un giudizio marcatamente politico.








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