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Articolo 135 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 135 Costituzione

(1) La Corte costituzionale è composta di quindici giudici (2) nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamentoin seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni (3), decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica [134] [e contro i Ministri] (4) intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore [58], che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari (5).

Note

(1) Questo articolo è stato modificato dall'art. 1 L.Cost. 22 novembre 1967, n. 2.
(2) Il quorum costitutivo è, tuttavia, di 11 membri ciò che permette alla Consulta di operare anche nei periodi in cui mancano uno o più membri perchè cessati e non ancora sostituiti.
(3) Prima della riforma del 1967 l'incarico era esercitato per 9 anni e ciascun componente della Corte poteva essere di nuovo nominato in tale veste ma non immediatamente.
(4) Le parole tra parentesi quadrata sono state soppresse dall'art. 2 L.Cost. 16 gennaio 1989, n. 1.
(5) I membri che integrano la composizione della Corte sono 16 a fronte dei 15 giudici costituzionali di cui al comma 1, ciò che si spiega se si considera che si tratta di un giudizio marcatamente politico.

Spiegazione dell'art. 135 Costituzione

In uno Stato democratico come il nostro tutti gli organi posti al vertice dell'ordinamento devono svolgere le loro attività rispettando i principi dettati dalla Costituzione e delle leggi. Il rispetto di tali principi è vigilato dalla Corte Costituzionale, cui spetta il compito di sindacare l'operato del legislatore ordinario, al fine di verificarne la conformità alla Costituzione.

La Corte, nella sua composizione ordinaria, si compone di 15 giudici nominati:


  • 5 dal parlamento riunito in seduta comune. L'elezione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei componenti, mentre a partire dal quarto scrutinio con la maggioranza dei 3/5;


Non vi è un limite di età per ricoprire la carica, ma essi sono scelti fra particolari categorie titolari di grande esperienza in campo giuridico, vale a dire fra magistrati, anche a riposo, avvocati con esperienza almeno ventennale e professori ordinari di università in materie giuridiche.

Il costituente ha stabilito un sistema di elezione dei giudici costituzionali articolato al fine di soddisfare due esigenze. Da un lato garantire un rapporto tra la Consulta ed il Parlamento: questo rapporto si rende necessario a causa dell'influenza che le sue decisioni sono destinate ad avere anche sull'operato del legislativo e dello stesso Governo. D'altro canto poichè anche i componenti della Corte Costituzionale sono giudici si è reso necessario salvaguardarne il più possibile l'imparzialità.
A questo secondo scopo rispondono anche la durata limitata dell'incarico e le incompatibilità. Invece la nomina del Presidente è necessaria per dirigere e coordinare i lavori della Corte stessa. Infine, la composizione integrata per i giudizi presidenziali serve a garantire che i cittadini partecipino all'amministrazione della giustizia.

L'indipendenza di cui gode la Corte come organo è presidiata da varie prerogative che le sono attribuite. Tra di esse, ad esempio, quella che le consente di decidere in ordine all'autorizzazione a procedere per i suoi membri (stante il richiamo dell'art. 3 comma 2 L.Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 all'art. 68 Cost. nella sua formulazione originaria) e quella dell'autodichia (art. 14 comma 3 l. 11 marzo 1953, n. 87). Inoltre la Consulta può disciplinare con regolamenti propri il modo di esercizio delle sue funzioni (art. 14 comma 1 l. 11 marzo 1953, n. 87). Autonomia ed indipendenza sono riconosciute anche ai singoli componenti della Corte.

Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica la composizione della Corte si amplia e ad essa si affiancano 16 giudici aggregati tratti a sorte da un elenco di 45 cittadini, con i requisiti per l'eleggibilità a senatore. Tale elenco viene stilata dal parlamento in seduta comune. Nella ipotesi di composizione allargata devono intervenire almeno 21 membri (giudici costituzionali ed aggregati), tra i quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

135 Per la struttura della Corte si fronteggiano le tesi, da un lato, che soltanto gli eletti del popolo possano investire questi giudici del loro altissimo compito, dall'altro che non spetti al controllato, ossia al Parlamento, costituire il controllore, e si debbano evitare sovrapposizioni di partito. È caduta la proposta di formare la Corte, per metà, di magistrati ordinari ed amministrativi, d'avvocati e docenti di diritto, designati per la loro stessa carica o scelti dagli appartenenti alle categorie, e per l'altra metà di eletti dall'Assemblea Nazionale e dai Consigli regionali. La soluzione prevalsa è di affidare bensì l'investitura di tutti i membri della Corte all'Assemblea Nazionale; ma col temperamento che essa, mentre potrà eleggerne un quarto senza condizioni, sceglierà gli altri nei designati, con un triplo di nomi, dalle categorie sopra indicate.

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