Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 122 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 122 Costituzione

(1) Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (2).

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Note

(1) Questo articolo è stato sostituito dall'art. 2 L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Si riporta il testo previgente: "Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti
".
(2) Il Consiglio regionale è l'organo elettivo della Regione e ciò consente di fare un paragone tra i suoi membri e quelli del Parlamento. Un tratto distintivo è, certamente, il fatto che i primi non godono dell'immunità penale (art. 68 comma 2 Cost.). Essi condividono, invece, sia l'assenza di vincolo di mandato (v. art. 67 Cost., art. 4 l. 2 luglio 2004, n. 165) che l'insindacacabilità di opinioni e voti (v. comma 4 e art. 68 comma 1 Cost.). Inoltre anche gli Statuti e le leggi regionali garantiscono ai propri consiglieri un supporto economico per consentire loro di svolgere l'incarico (v. 69 Cost.). In conclusione, si può affermare che essi versano in una posizione simile ma non uguale a quella dei parlamentari e, al contempo, affine ma diversa anche a quella dei consiglieri provinciali e comunali.

Ratio Legis

Poichè anche le Regioni (v. 65 Cost.) esercitano importanti funzioni legislative (art. 117 Cost.), amministrative ed esecutive per le quali è necessario che sia garantita l'indipendenza di coloro che vi sono preposti, la legge può determinare limitazioni del diritto di accedere alla carica.

Spiegazione dell'art. 122 Costituzione

La norma in esame pone la riserva di legge regionale in materia di elezioni, incompatibilità ed incandidabilità, stabilendo inoltre l'irresponsabilità dei componenti del Consiglio per le opinioni espresse e per i voti conferiti nell'esercizio delle loro funzioni.

Alla disposizione di cui al primo coma è stata data attuazione con la l. 2 luglio 2004, n. 165. Di particolare interesse risultano i principi posti in materia elettorale che sottolineano la necessità che venga adottato un sistema che assicuri la nascita di maggioranze stabili ma anche la tutela delle minoranze e che l'elezione del Presidente della Giunta ed il Consiglio siano contestuali (o ravvicinate se il Primo non è scelto con suffragio popolare).

Tali prescrizioni si legano alla necessità di garantire un certo grado di omogeneità nel quadro elettorale delle varie Regioni. Questa, infatti, rischia di mancare a causa della ripartizione di competenze e, in particolare, del fatto che alle Regioni spetta la scelta del sistema elettorale e delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

Prima della riforma del 1999 il Presidente della Regione veniva eletto tra i consiglieri regionali. Dopo la riforma alla maggior autonomia concessa alle Regioni si è accompagnata la scelta di privilegiare la sua elezione popolare. Tuttavia, rimane ferma la possibilità per i singoli statuti di disporre diversamente purché vi sia una effettiva differenza di sistema. Questo è stato ribadito dalla Corte Costituzionale in una decisione relativa allo statuto calabrese con cui ha ritenuto che il sistema elettorale adottatato voleva nascondere un'elezione popolare al solo scopo di sottrarsi all'applicazione del principio di cui all'art. 126 Cost. (per cui allo scioglimento del Consiglio è contestuale la rimozione della Giunta).

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!