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Articolo 126 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 126 Costituzione

(1) Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio (2).

Note

(1) Questo articolo è stato sostituito dall'art. 4 L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1. Si riporta il testo previgente: "Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio
».
(2) Lo scopo della norma che ne giustifica l'esistenza viene perseguito cercando di non comprimere l'autonomia regionale oltre il necessario. A tale esigenza vengono previste due cautele: le cause di scioglimento anticipato siano tassative e nel procedimento di scioglimento sono coinvolti anche organi statali.

Ratio Legis

La disposizione prevede la possibilità che lo Stato operi dei controlli sugli organi regionali al fine di verificare che essi operino nel rispetto della Costituzione e della legge e che assicurino la governabilità del territorio. Tuttavia, poichè le Regioni sono dotate di autonomia i controlli in esame sono circondati da una serie di cautele volte a garantire che essa non venga lesa oltre il necessario.

Spiegazione dell'art. 126 Costituzione

La norma in oggetto individua alcune ipotesi di cessazione della Carica di Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.

Le cause di scioglimento esterno elencate sono il compimento di atti contrari alla Costituzione o di gravi violazioni di leggi e la presenza di ragioni di sicurezza nazionale. In tali ipotesi lo scioglimento e la rimozione sono disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Le cause interne di scioglimento sono invece relative al funzionamento ed alle attività degli organi politici regionali.

Le ipotesi di cessazione della carica di Presidente della Giunta sono:

  • approvazione da parte del Consiglio regionale, a maggioranza assoluta, di una mozione di sfiducia, presentata da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale;

  • rimozione, dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta;

  • dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio, determinandosi una impossibilità di funzionamento del Consiglio.

Il terzo comma introduce la regola per cui aut simul stabunt aut simul cadent. Essa significa che il Consiglio ed il Presidente della Regione sono legati tra di loro in modo tale per cui se viene meno uno deve venir meno anche l'altro. Ciò esprime la volontà di rafforzare la persona del Presidente che deve essere in grado di mantenere l'unità del proprio consiglio: se non ci riesce viene meno l'intero sistema compresa la Giunta. Inoltre, questa scelta intende evitare che un Presidente, espressione di una certa maggioranza politica, possa governare con l'appoggio di una di segno diverso. Proprio per questo il principio in esame si applica solo se oper il meccanismo dell'elezione popolare (art. 122 comma 5 Cost.). Lo scopo era già stato perseguito (senza successo) dalla l. 23 febbraio 1995, n. 43 (c.d. legge Tatarella) la quale, però, aveva scelto di limitare la durata dell'esecutivo regionale in caso di frattura nel suo rapporto con il consiglio intervenuta entro breve termine dall'elezione.

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