(massima n. 2)
Sussiste il reato di cui al combinato disposto degli artt. 617 bis e 623 bis c.p., nel caso di installazione di apparecchio ricevente atto ad intercettare le comunicazioni degli organi di polizia effettuate attraverso la loro centrale operativa, atteso che il citato art. 623 bis, nella sua attuale formulazione, introdotta dall'art. 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 547, si riferisce ad ogni genere di «trasmissione a distanza di suoni, immagini ed altri dati», senza pił il limite che dovesse comunque trattarsi di trasmissione «con collegamento su filo o ad onde guidate».