La norma in esame è posta a tutela della inviolabilità delle comunicazioni a distanza tra due o più soggetti.
L'oggetto della condotta è rappresentato dall'apprendere
in maniera fraudolenta comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche altrui, ovvero interromperle o impedirle.
La fraudolenza della condotta qualifica il mezzo usato per prendere cognizione della
comunicazione, con la conseguenza che lo strumento utilizzato deve caratterizzarsi per la sua idoneità ad
eludere la possibilità di percezione della captazione da parte dei soggetti tra i quali intercorre la comunicazione.
Il secondo comma prevede la medesima pena nei confronti di chi riveli pubblicamente il contenuto delle comunicazioni captate
fraudolentemente da altri.
///SPIEGAZIONE ESTESA
La norma in esame punisce colui che,
illegittimamente ed in modo
fraudolento, prenda
cognizione di una
comunicazione telegrafica a lui non diretta o di una
conversazione telefonica tra altre persone, oppure le
interrompa o le
impedisca, o, ancora, ne
riveli, in tutto o in parte, il
contenuto, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.
La
condotta tipica consiste, alternativamente, negli atti con cui l’agente prenda
cognizione del contenuto di una
comunicazione telegrafica, diversa dalla corrispondenza, diretta ad altri, o di una
conversazione telefonica tra soggetti terzi, oppure le
interrompa o le
impedisca.
Si ha
“interruzione” quando la comunicazione o la conversazione già iniziata vengano fatte cessare, anche solo temporaneamente; integra, invece, un
“impedimento”, l’ostacolo che sia posto in essere anteriormente all’inizio della comunicazione, senza che rilevi il fatto che, dopo la sua rimozione, la comunicazione o la conversazione abbiano potuto essere continuate.
Il semplice
turbamento, al contrario, non si può considerare né interruzione né impedimento, in quanto non interrompe né impedisce la comunicazione, non integrando, quindi, il delitto
ex art.
617 c.p.
Ai sensi del comma 2, è ugualmente punito chi
riveli, in tutto o in parte, il
contenuto di dette
comunicazioni o
conversazioni, attraverso qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, qualora, però, il fatto
non integri un
reato più grave.
In ogni caso, la condotta posta in essere dall’agente deve essere
illegittima.
Il legislatore richiede, poi, che il
mezzo impiegato dall’agente, al fine di prendere cognizione del contenuto della comunicazione telegrafica o della conversazione telefonica, oppure per impedirle o interromperle, sia
fraudolento, ossia idoneo ad
ingannare o a
sorprendere la
buona fede di chi stia comunicando telegraficamente o conversando al telefono.
Nel caso in cui il mezzo utilizzato dall’agente non sia fraudolento, ma meramente fortuito od occasionale, non si potrà ritenere integrato il
delitto in esame.
L’
evento tipico è rappresentato dalla presa di
cognizione della comunicazione telegrafica o della conversazione telefonica, oppure dalla loro effettiva
interruzione o dal loro effettivo
impedimento, o, ancora, dalla
rivelazione del loro contenuto.
La fattispecie in esame si considera, dunque,
consumata, non appena la comunicazione sia conosciuta, oppure non appena ne siano avvenuti l’impedimento o l’interruzione, o, ancora, non appena ne sia stato rivelato, in tutto o in parte, il contenuto.
È ammesso il
tentativo.
Ai fini dell’integrazione del delitto in esame è sufficiente che sussista, in capo all’agente, il
dolo generico, quale volontà di prendere cognizione dell’altrui comunicazione telegrafica o conversazione telefonica, oppure di interromperla o impedirla, o, ancora, di rivelarne il contenuto con un qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, sapendo di agire illegittimamente.
La fattispecie è, di norma, procedibile a
querela di parte, fatta
eccezione per il caso in cui risulti integrata l’
aggravante di cui al comma 3, ossia quando il fatto sia
commesso in
danno di un
pubblico ufficiale o di un incaricato di un
pubblico servizio, nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio stesso, oppure sia posto in essere
da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di un
pubblico servizio con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o, ancora, da chi eserciti, anche abusivamente, la professione di
investigatore privato.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA