(massima n. 1)
Il reato previsto dall'art. 617 bis c.p. anticipa la tutela della riservatezza e della libertą delle comunicazioni mediante l'incriminazione di fatti prodromici all'effettiva lesione del bene, punendo l'installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici parti di essi, per intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche; pertanto, ai fini della configurabilitą del reato deve aversi riguardo alla sola attivitą di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall'ipotesi di una loro inidoneitą assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati.