(massima n. 1)
Il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni, previsto dall'art.617-bis cod. pen., si configura solo se l'installazione č finalizzata ad intercettare o impedire comunicazioni tra persone diverse dall'agente, per cui il delitto non ricorre nell'ipotesi in cui si utilizzi un "jammer telefonico", ossia un disturbatore telefonico, al fine di impedire l'intercettazione di comunicazioni, sia tra presenti che telefoniche, intrattenute dal soggetto che predispone l'apparecchio.