(massima n. 1)
Il delitto di installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche (art. 617 bis c.p.) sussiste ogniqualvolta la installazione della apparecchiatura idonea alla registrazione o alla presa di cognizione della conversazione sia diretta alla captazione di colloqui ai quali l'agente non partecipi. (Fattispecie in cui la installazione era stata effettuata dal marito sull'apparecchio telefonico in uso ad entrambi i coniugi, allo scopo di intercettare le comunicazioni cui prendeva parte la moglie).