(massima n. 1)
Non sussistono gli estremi del reato di cui all'art. 617 bis c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) qualora all'interno dell'abitacolo di una vettura sia collocata una microspia idonea a registrare solo le conversazioni o comunicazioni dei soggetti presenti a bordo dell'auto, in quanto perché possa parlarsi di intercettazione in senso tecnico, č necessario che il soggetto si inserisca nel canale dal quale č escluso il non comunicante con meccanismi che consentano di percepire quanto affermato da entrambi gli interlocutori.