La scelta del 
legislatore fu quella di reprimere penalmente condotte dissenzienti nei confronti del 
potere politico. L'anacronismo dei reati di 
sciopero si è rivelato tale non solamente per il successivo mutamento del quadro sociale politico, ma anche e soprattutto per l'avvento della Costituzione.
Il diritto di sciopero è infatti espressamente riconosciuto dall'articolo 
40 Cost., il quale ha di fatto reso inapplicabili i delitti di serrata e di sciopero, nonostante l'unico articolo effettivamente dichiarato incostituzionale sia il 
502.
Ad oggi, dunque, risultano pienamente legittimi lo sciopero e la serrata di carattere economico per fini contrattuali, politici, di 
solidarietà e di protesta.
Già nel 1962 la 
Corte Costituzionale aveva sancito l'illegittimità di tale norma se applicata nei confronti degli scioperanti solidali, quando, per l'affinità degli interessi coinvolti, vi fosse da ritenere che il motivo sotteso allo sciopero fosse comune.
///SPIEGAZIONE ESTESA
Il delitto previsto dall’art. 
505 c.p. rientra tra le fattispecie di 
serrata. Mentre, però, è stato giudicato incostituzionale l’art. 
502 c.p., che puniva la serrata per fini contrattuali, in quanto contraria al diritto di sciopero riconosciuto dall’
art. 40 Cost., risultano tuttora vigenti le fattispecie di serrata per fini non contrattuali (
art. 503 del c.p.), quella per coazione alla pubblica 
Autorità (
art. 504 del c.p.), nonché quella realizzata a scopo di solidarietà o di protesta (
art. 505 del c.p.).
Nonostante possa essere realizzata per fini differenti, la serrata consiste, in ogni caso, nella condotta tenuta dal 
datore di lavoro o dai lavoratori che sospendano volontariamente, in modo totale o parziale, il 
lavoro nei propri stabilimenti, aziende o uffici.
Con particolare riferimento alla fattispecie punita dall’art. 
505 c.p., essa punisce il datore di lavoro o i lavoratori che pongano in essere la condotta sopra delineata al fine di dimostrare 
solidarietà verso altri datori di lavoro o altri lavoratori, oppure per 
protesta. In relazione a quest'ultima ipotesi, in particolare, dato che uno sciopero è sempre caratterizzato da una finalità di protesta, la giurisprudenza ha chiarito che, mentre uno sciopero lecito è volto al soddisfacimento di un interesse strettamente lavorativo e, comunque, proprio dei lavoratori che si astengono dal lavoro, l'agitazione rilevante ai sensi della norma in esame è costituita da una pura manifestazione ideologica di principio.
Le diverse ipotesi di serrata attualmente punite dal nostro ordinamento, nonostante perseguano fini diversi, presentano degli 
elementi comuni.
Il primo di tali elementi è rappresentato dal 
soggetto attivo, che può essere sia il datore di lavoro che i lavoratori. Per datore di lavoro si intende l’organizzatore di un’impresa, un’azienda o un ufficio, in cui svolga la propria attività lavorativa un numero indeterminato di dipendenti, anche nel caso in cui vi sia un solo lavoratore.
La 
condotta tipica consiste nel compimento di qualsiasi atto che, però, non integri di per sé reato, e con il quale l’agente causi, senza un motivo legittimo, la sospensione o l’interruzione, totale o parziale, del lavoro dei propri stabilimenti, aziende o uffici, o, anche, di loro singoli reparti.
Qualora, invece, la condotta risulti giustificata, ad es., dalla mancanza di materie prime, il delitto in esame non può ritenersi integrato.
La condotta criminosa deve, inoltre, aver luogo durante un 
periodo lavorativo; non avrebbe, infatti, rilevanza penale qualora si svolgesse in un momento in cui il luogo di lavoro risultasse già chiuso, ad es. per mancanza di lavoro.
Nel caso il cui l’agente, in occasione della serrata, compia altri reati, essi concorrono con la fattispecie in esame.
Oggetto materiale del reato è lo stabilimento, l’
azienda, l’ufficio o il singolo reparto che rimane inattivo a causa della condotta dell’agente.
 
È un reato di 
evento, per cui è richiesto il verificarsi di uno stato di inattività, totale o parziale, in cui venga a trovarsi lo stabilimento, azienda o ufficio in seguito alla condotta criminosa.
Il delitto si dovrà, quindi, considerare 
consumato nel momento in cui si verifica la sospensione o l’interruzione dell’attività lavorativa.
È, comunque,
 possibile il 
tentativo, quando il compimento di atti idonei da parte dell’agente non sia seguito dalla sospensione o interruzione del lavoro per cause a lui estranee.
 
Per quanto riguarda, infine, l’elemento soggettivo, è richiesto il 
dolo specifico che, in relazione all’ipotesi disciplinata dall’art. 
505 c.p., deve consistere nella volontà di dimostrare solidarietà con altri datori di lavoro o altri lavoratori, oppure di protestare.
 
Ai sensi dell’
art. 512 del c.p., la condanna ad uno dei delitti di serrata comporta l’applicazione della pena accessoria dell’
interdizione da ogni
 ufficio sindacale per cinque anni.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA