Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono commessi in tempo di guerra(1), ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate.
Note
(1)
Viene qui presupposto uno stato formale di belligeranza dichiarato oppure un pericolo imminente di guerra, la quale deve poi verificarsi realmente.