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Articolo 502 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

[Serrata e sciopero per fini contrattuali]

Dispositivo dell'art. 502 Codice Penale

(1)[Il datore di lavoro, che, col solo scopo d'imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, è punito con la multa non inferiore a euro 1.032.

I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a euro 103.]

Note

(1) Tale articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sent. 4 maggio 1960, n. 29, in quanto con il venire meno dell'Ordinamento corporativo di stampo fascista che considerava lo sciopero e la serrata fatti gravemente lesivi dell'ordinamento dell'economia pubblica la disposizione in esame non aveva ragione di esistere.

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