La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque(1).
Note
(1)
La Corte Costituzionale con sent. 17 aprile 1985, n. 107 ha dichiarato l'infondatezza della questione di incostituzionalità sollevata a riguardo della disposizione in esame con gli articoli 18 e 30 della Costituzione, affermando che la norma è allo stato inapplicabile, dal momento che i sindacati sono associazioni di diritto privato.