La scelta del legislatore fu quella di reprimere penalmente condotte dissenzienti nei confronti del potere politico. L'anacronismo dei reati di 
sciopero si è rivelato tale non solamente per il successivo mutamento del quadro sociale politico, ma anche e soprattutto per l'avvento della Costituzione.
Il diritto di sciopero è infatti espressamente riconosciuto dall'articolo 
40 Cost., il quale ha di fatto reso inapplicabili i delitti di serrata e di sciopero, nonostante l'unico articolo effettivamente dichiarato incostituzionale sia il 
502.
Ad oggi, dunque, risultano pienamente legittimi lo sciopero e la serrata di carattere economico per fini contrattuali, politici, di solidarietà e di protesta.
Ai fini della configurabilità della presente disposizione è stato perciò chiarito che il bene giuridico tutelato non deve essere l'
economia pubblica, bensì l'
ordine costituzionale, potendosi dunque punire solamente condotte dirette a sovvertire l'ordine democratico e l'
ordine pubblico.
/// SPIEGAZIONE ESTESA
Il delitto previsto dall’art. 
503 c.p. rientra tra le fattispecie di 
serrata. Mentre è, però, stato giudicato incostituzionale l’art. 
502 c.p., che puniva la serrata per fini contrattuali, in quanto contraria al diritto di sciopero riconosciuto dall’
art. 40 Cost., risultano tuttora vigenti le fattispecie di serrata per fini non contrattuali (
art. 503 del c.p.), quella per coazione alla pubblica Autorità (
art. 504 del c.p.), nonché quella realizzata a scopo di solidarietà o di protesta (
art. 505 del c.p.).
Nonostante possa essere realizzata per fini differenti, la serrata consiste, in ogni caso, nella condotta tenuta dal 
datore di lavoro o dai 
lavoratori che 
sospendano volontariamente, in modo totale o parziale, il 
lavoro nei propri stabilimenti, aziende o uffici.
 
Con particolare riferimento alla fattispecie punita dall’art. 
503 c.p., essa punisce il 
datore di lavoro o i lavoratori che pongano in essere la condotta sopra delineata
 per un fine politico. Non vi rientra, però, lo sciopero politico non diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale o ad impedire od ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi espressione della sovranità popolare, poiché la relativa previsione è stata ritenuta incostituzionale dalla sentenza n. 290/1974 della Corte Costituzionale.
 
Le diverse ipotesi di serrata attualmente punite dal nostro ordinamento, nonostante perseguano fini diversi, presentano degli 
elementi comuni.
Il primo di tali elementi è rappresentato dal 
soggetto attivo, che può essere sia il 
datore di lavoro che i 
lavoratori. A tal fine, per datore di lavoro si intende far riferimento all’organizzatore di un’impresa, un’
azienda o un ufficio, in cui svolga la propria attività lavorativa un numero indeterminato di 
dipendenti, anche nel caso in cui vi sia un solo lavoratore.
 
La 
condotta tipica consiste nel compimento di qualsiasi atto che, però, non integri di per sé reato, e con il quale l’agente causi, senza un motivo legittimo, la 
sospensione o l’
interruzione, totale o parziale, del 
lavoro dei propri stabilimenti, aziende o uffici, o, anche, di loro singoli reparti.
Qualora, invece, la condotta risulti giustificata, ad es., dalla mancanza di 
materie prime, il delitto in esame non può ritenersi integrato.
La condotta criminosa deve, inoltre, aver luogo durante un 
periodo lavorativo; non avrebbe, infatti, rilevanza penale qualora si svolgesse in un momento in cui il luogo di lavoro risultasse già chiuso, ad es. per mancanza di lavoro.
Nel caso il cui l’agente, in occasione della serrata compia altri reati, essi concorrono con la fattispecie in esame.
 
Oggetto materiale del reato è lo stabilimento, l’azienda, l’ufficio o il singolo reparto che rimane inattivo a causa della condotta dell’agente.
 
È un reato di 
evento, per cui è richiesto il verificarsi di uno stato di inattività, totale o parziale, in cui venga a trovarsi lo stabilimento, azienda o ufficio in seguito alla condotta criminosa.
Il delitto si dovrà, quindi, considerare 
consumato nel momento in cui si verifica la sospensione o l’interruzione dell’attività lavorativa.
È, comunque, 
possibile il 
tentativo quando il compimento di atti idonei da parte dell’agente non sia seguito dalla sospensione o interruzione del lavoro per cause a lui estranee.
 
Per quanto riguarda, infine, l’elemento soggettivo, è richiesto il 
dolo specifico che, in relazione all’ipotesi disciplinata dall’art. 
503 c.p., deve consistere nella volontà di sospendere o interrompere, in tutto o in parte, l’attività dei lavoratori perseguendo un 
fine di carattere 
politico.
 
Ai sensi dell’
art. 512 del c.p., la condanna ad uno dei delitti di serrata comporta l’applicazione della pena accessoria dell’
interdizione da ogni 
ufficio sindacale per cinque anni.
/// FINE SPIEGAZIONE ESTESA