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Articolo 204 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Accertamento di pericolositą. Pericolositą sociale presunta

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 204 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 31, L. 10 ottobre 1986, n. 663.

[Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa.

Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge. Nondimeno anche in tali casi l'applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all'accertamento di tale qualità, se la condanna o il proscioglimento è pronunciato:

1. dopo dieci anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 219 e dell'articolo 222;

2. dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, in ogni altro caso.

È altresì subordinata all'accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa l'esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222, ovvero cinque anni in ogni altro caso.]

Ratio Legis

La norma è stata abrogata in quanto prevede ipotesi tassative di pericolosità sociale presunta, che risultavano in contrasto con i più importanti principi costituzionali.

Spiegazione dell'art. 204 Codice Penale

L'impianto originario del codice prevedeva espresse ipotesi di pericolosità sociale presunta nei casi di dichiarazione di abitualità, professionalità nel reato e di tendenza a delinquere, non ammettendosi prova contraria.

Ad oggi, dopo varie sentenze di illegittimità da parte della Corte Costituzionale delle norme che prevedevano tali presunzioni, l'art. 31 L. 663/1986 ha espressamente cancellato il sistema presuntivo, per cui tutte le misure di sicurezza sono ordinate previo accertamento della pericolosità sociale del soggetto.

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