Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.
La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato(1).
Note
(1)
Una misura di sicurezza può quindi trovare applicazione solo al ricorrere di due condizioni: la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato (presupposto oggettivo) e la pericolosità sociale e criminale del soggetto (presupposto soggettivo). Quest'ultimo è condizione essenziale per l'applicazione e il mantenimento della misura di sicurezza, in quanto questa può aversi anche quando ricorra solo questo presupposto ovvero in quei casi tassativi in cui il legislatore fa prevalere l'esigenza rieducativa sulla oggettiva realizzazione di un fatto non costituente reato, definibile quindi quasi-reato (v. 49 e 115).