(massima n. 1)
Nel caso di proscioglimento per estinzione del reato (nella specie, amnistia) la confisca č obbligatoria solo per le cose obiettivamente criminose o tali da rappresentare un pericolo sociale anche potenziale, mentre non č consentita la confisca facoltativa, trattandosi di misura di sicurezza patrimoniale che l'estinzione del reato rende non applicabile, a norma degli artt. 210 e 236 c.p. (Fattispecie in tema di commercio non autorizzato di cose preziose).